Cassazione Penale, Sez. III, 10 ottobre 2024, n. 37237. Questa sentenza parla della non applicabilità della particolare tenuità del fatto alla responsabilità amministrativa dell’ente.
La Terza sezione penale ha stabilito un principio importante in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs 231/2001.
La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. non si applica agli enti, per i reati comemessi nell’interesse o a vantaggio da dirigenti e sottoposti, ma si può applicare solo alla persona fisica che ha commesso il reato-presupposto come causa di esclusione della punibilità.
Dunque, ciò sta a significare che la responsabilità degli enti e quella delle persone fisiche sono autonome tra loro, e il giudice autonomamente valuterà la sanzione amministrativa da applicare all’ente.
Non sarà possibile escludere la responsabilità amministrativa dell’ente, basandosi sul fatto che alla persona fisica che ha commesso il fatto (dirigente o sottoposto) sia stata applcata la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.