La proposta Schifone propone la modifica del testo dell’art. 2407 c.c., limitando la responsabilità del collegio sindacale nominato per le funzioni di ispezione e controllo di società per azioni e società a responsabilità limitata.
L’art.2407 c.c. ,ora modificato dalla proposta Schifone, stabilisce dei doveri all’organo di controllo, che qui riassumiamo:
- i sindaci devono adempiere i loro doveri con professionalità estendendo ai sindaci l’azione individuale di responsabilità prevista per gli amministratori dall’art 2395 c.c.;
- i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I sindaci nello svolgimento del proprio incarico sono responsabili della verità delle proprie attestazioni di cui a loro volta sono venuti a conoscenza al fine di evitare danni economici e patrimoniali conseguenti alla diffusione di tali informazioni e affermazioni e devono vincere la segretezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per motivi del loro specifico ufficio.
- i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. La novella stabilisce che i sindaci che non abbiano agito o omesso di agire, in violazione dei propri doveri, sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e di terzi.
- all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393 bis 2394, 2394 bis e 2395.
Ora con le nuove regole si passa da una responsabilità illimitata a una limitata, parametrata al compenso annuo percepito dal sindaco medesimo:
- fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
- da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
- oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.
Riduzione della prescrizione
Altro aspetto positivo introdotto sta nel fatto che ora è stata ridotta la prescrizione da dieci anni a cinque anni, a partire dal deposito della relazione relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.