Il Tribunale di Venezia, nella sentenza del 12 giugno 2024, ha affermato che anche la società eterodiretta può essere ritenuta corresponsabile dei danni subiti da altra società del gruppo a causa dell’illecita attività di direzione e coordinamento della holding ove, ex art. 2497 comma 2 c.c., ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Detto che, in base alla citata disposizione, risponde in solido con chi abbia abusivamente esercitato l’attività di direzione e coordinamento anche “chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”, deve rappresentarsi come il caso di specie attenga a un gruppo che vedeva al vertice una holding di fatto di tipo personale tra i componenti di una famiglia che, poi, a vario titolo, si ritrovavano anche nelle due società eterodirette (la Alfa srl e la Beta srl, aventi il medesimo oggetto sociale).
La holding – abusando dell’attività di direzione e coordinamento – portava la Alfa srl al fallimento a vantaggio della Beta srl (e di se stessa) attraverso diverse operazioni, ma, principalmente, per il tramite di una occulta cessione dell’azienda di Alfa srl in Beta srl.
Intervenuto il fallimento di Alfa srl, la curatela chiedeva e otteneva anche il fallimento della holding di fatto per il credito risarcitorio vantato in ragione della sua abusiva attività. Non avendo recuperato alcunché da questa società, la curatala di Alfa srl agiva nei confronti di Beta srl in forza della richiamata disposizione codicistica e otteneva un cospicuo risarcimento del danno che, per la condotta evidenziata, è stato fissato in misura pari al valore dell’avviamento dell’azienda occultamente ceduta attraverso la parcellizzazione delle cessioni relative ai singoli beni.
Per giungere a tale conclusione i giudici forniscono alcune precisazioni che appare opportuno riepilogare. Si ribadisce che l’azione dei creditori sociali della società eterodiretta fallita – esercitata in via sostitutiva dal curatore di Alfa srl in forza del quarto comma dell’art. 2497 c.c. – presenta natura extracontrattuale ed è connotata dal fatto che, in tal caso, il “danno” per i creditori è costituito dal non poter essere pagati a causa del pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale provocato dalla capogruppo; si tratta, dunque, di un danno riflesso che deriva da quello al patrimonio della società propria debitrice.
Questo il punto centrale: la holding può assumere anche la veste di società di persone di fatto, costituita da due o più persone fisiche con il fine di esercitare una direzione unitaria delle società commerciali figlie.