La composizione negoziata della crisi d’impresa (di seguito in breve “CNC”) è stata introdotta dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021, convertito con legge n. 147 del 21 ottobre 2021 (di seguito in breve il “D.L. n. 118/2021”). La CNC è stata recepita negli artt. 12 e ss. del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, previsto dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022 (di seguito in breve “CCII”). In sintesi, la CNC consiste in un percorso di mediazione, condotto sotto l’egida di un esperto indipendente, finalizzato al raggiungimento di un accordo tra i creditori e il debitore per rimediare allo stato di squilibrio, crisi o insolvenza (reversibile) di quest’ultimo.
Lo stato di liquidazione di un’impresa che chiede di accedere alla CNC o la predisposizione di un piano liquidatorio da parte dell’impresa istante non dovrebbero essere di per sé tali da impedire l’accesso alla CNC.
Se il valore dei beni da liquidare, insieme ad eventuali altri attivi disponibili, accompagnato da uno stralcio, consente di predisporre un piano potenzialmente accettabile da parte dei creditori (o comunque che possa apparire come ragionevole punto di partenza di una trattativa) non dovrebbe esservi motivo di impedire lo svolgimento della trattativa (e quindi di negare la conferma delle misure protettive).
Tale dovrebbe essere certamente un piano che sia auspicabilmente migliorativo per tempi e/o valore rispetto ad una liquidazione giudiziale, ipotesi assai frequente tenuto conto anche della durata limitata delle trattative della CNC e delle lungaggini, inefficienze e incertezze dalla liquidazione fallimentare (e ragionevolmente anche della nuovissima liquidazione giudiziale).
Per contro, lo stato di liquidazione dell’impresa richiedente protratto da tempo e l’esiguità del valore dei beni da liquidare e dell’attivo disponibile rispetto al debito complessivo dell’impresa ben possono essere elementi che il Tribunale, insieme alle altre circostanze rilevanti del caso, dovrà considerare ai fini di valutare se il ricorso alla CNC (accompagnato alla richiesta di misure protettive) da parte dell’impresa sia effettivamente da considerarsi “abusivo” ovvero meramente “dilatorio”.
Nel caso di specie, l’esperto evidenziava come la proposta non si basava tanto sulla continuità aziendale quanto sulla messa a disposizione dei beni personali che, da soli, fornivano risorse per oltre il 90% dei pagamenti proposti.
Si trattava di un esercizio provvisorio liquidativo (che non comporta una automatica cessazione di attività) con una vendita atomistica anche dei beni personali, in modo da perseguire una soddisfazione migliore dell’alternativa liquidatoria e in sostanza a perseguire un risanamento “oggettivo”.
Al riguardo, Tribunale di Mantova 4 dicembre 2024 ha aderito all’orientamento per il quale la composizione negoziata (CNC) risulta astrattamente compatibile con un piano di natura sostanzialmente liquidatoria ovvero con lo status di liquidazione (Trib. Perugia 15 luglio 2024 n. 299).