La Cassazione, nell’ordinanza n28560, depositata ieri, ha fornito alcune interessanti precisazioni con riguardo alle conseguenze, in tema di responsabilità dei soci di una società di persone, nel caso in cui quest’ultima sia qualificabile come società “irregolare”, in quanto non iscritta nel Registro delle imprese.
In una società in accomandita semplice, ci sono due tipologie di soci: i soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla loro quota sociale, e i soci accomandatari che, in quanto dotati del potere di amministrare, sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
Ai sensi dell’art. 2297 c.c. 2 c.c., però, finché la società in accomandita semplice non è iscritta nel Registro delle imprese, i patti che attribuiscono la rappresentanza solo ad alcuni dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che si dimostri che essi ne erano a conoscenza.
Dunque, il terzo contraente che entri in contatto con un socio accomandante, non potrà sapere che costui non ha il potere di rappresentanza e non potrà rispondere illimitatamente dell’obbligazione sociale, ma solo pro quota.
Diversamente accadrebbe se la società in accomandita semplice pubblicizzi la sua natura, in questo caso il terzo contraente saprà della differenza tra soci accomandanti e soci accomandatari.
Dunque, se la società opera pubblicizzando di fatto la sua natura di accomandita, i terzi che vengono in contatto con essa sanno di poter fare affidamento sulla responsabilità illimitata del solo socio accomandatario, mentre una tale consapevolezza è del tutto assente in chi entri in contatto con una società irregolare che, non avendo provveduto all’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle imprese, neppure indichi, né rappresenti all’esterno, il particolare “tipo” di società cui appartiene.
Nella specie, il curatore fallimentare di una ditta individuale intendeva estendere il fallimento a due ulteriori soggetti, che, per il tramite di un accordo scritto, avevano stipulato con la fallita un contratto di società, pur non avendolo, poi, iscritto nel Registro delle imprese.
L’ordinanza in commento sottolinea, in primo luogo, come la principale caratteristica della società irregolare (ossia della società commerciale non iscritta nel Registro delle imprese) sia l’impossibilità di limitare la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, a prescindere dal fatto che essi gestiscano la società stessa o ne abbiano la rappresentanza.
È ben vero che, ai sensi del citato art 2317 comma 2 c.c., per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota (salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali), ma la distinzione tra le due tipologie di soci non si basa solo sul tenore degli accordi interni tra i soci stessi, essendo altresì richiesta l’estrinsecazione dell’accordo sociale, cosa che qui non è avvenuta.
Pertanto, la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del giudice d’appello, per verificare l’esistenza o meno di tale pubblicità di fatto; in mancanza della quale anche le due socie (al 30 ed al 10%) devono considerarsi illimitatamente responsabile per i debiti sociali e, di conseguenza, fallibili ex art 147 del RD 267/42.
In sintesi, dato che l’accordo delle due nuove socie con la società in accomandita semplice non era stato iscritto nel registro delle imprese, anche esse sono da considerarsi illimitatamente responsabili e quindi si estende anche a loro il fallimento.