Si dibatte sulla questione del momento della decorrenza della prescrizione quinquennale per l’azione di responsabilità contro i sindaci di società.
Così’ recita il quarto comma dell’art 2407 c.c.; “l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”. Il bilancio (o meglio, il progetto di bilancio), “con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione”.
Non è chiaro se il nuovo art 2407 comma 4 c.c. – con il riferimento al momento del “deposito” della relazione concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno – intenda il primo adempimento, ossia quello presso la sede della società, o il secondo, ossia quello, successivo, presso il Registro delle imprese.
La ricostruzione al momento prevalente appare orientata in quest’ultima direzione.
Ciò in ragione della maggiore certezza nella tempistica e perché il deposito presso la sede della società rischierebbe di presentarsi inutile, ai fini dell’azione, sia per i creditori sociali che per i terzi, impossibilitati ad accedere alla documentazione depositata presso la sede della società.
Peraltro, se è vero che la maggior “certezza” (in relazione alla pubblicità nel Registro delle imprese) potrebbe far ritenere preferibile questa soluzione, appare altrettanto vero che tale interpretazione andrebbe a determinare problemi di non poco conto, poiché si andrebbe a diversificare la decorrenza dell’azione tra i sindaci (anche revisori) e i revisori rispetto alle medesime questioni.
Infatti, se fra la data del giudizio del revisore (rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione ex art 15 comma 3 del DLgs. 39/2010) e quella del deposito presso la sede della società vi è, di norma, una sostanziale coincidenza, una netta differenziazione andrebbe a determinarsi fra la data della relazione dei revisori e quella di deposito della relazione dei sindaci (o eventualmente di quella unificata dei sindaci-revisori) presso il Registro delle imprese, dando luogo a una divergenza difficilmente giustificabile.
La data della relazione del revisore, salvo rinuncia ai termini da parte dei soci, deve precedere di almeno 15 giorni l’assemblea e, in genere, coincide con la data del deposito presso gli uffici della società (momento in cui deve pervenire alla società anche la relazione dei sindaci).
Il deposito della relazione presso il Registro delle imprese (per i sindaci e per i sindaci-revisori) avviene, invece, successivamente, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, con una differenza rispetto al primo deposito che potrebbe anche essere notevole in caso di approvazione in seconda convocazione.
La decorrenza della prescrizione dalla data di deposito della relazione presso il Registro delle imprese, inoltre, rischierebbe di non essere mai “attivata” in caso di mancata presentazione/approvazione del bilancio.
Peraltro, a favore della soluzione interpretativa che considera come deposito rilevante della relazione quello presso la sede sociale depone anche il fatto che, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza 1° luglio 2024 n. 115 della Corte Costituzionale in merito all’art. 15 del DLgs. 39/2010, la nuova disciplina appare da riferire unicamente all’azione sociale di responsabilità, lasciando alle regole generali le decorrenze dei termini di prescrizione delle azioni dei creditori sociali e dei terzi, neutralizzando, per tal via, uno degli argomenti (l’impossibilità di accedere ai documenti depositati presso la società) addotti a sostegno della ricostruzione che identifica il deposito rilevante della relazione dei sindaci in quello presso il Registro delle imprese.