Vedremo che il profitto del reato di riciclaggio consiste nel semplice vantaggio economico derivante alla società dalla percezione di somme illecite.
La giurisprudenza si interroga su quale sia il profitto derivante dalle condotte di riciclaggio e in particolare da quelle previste dagli articoli 648 bis, 648 ter, 648 ter1. Il responsabile viene a godere della possibilità di utilizzare i benefici economici derivanti dai reati presupposto, per cui profitto delle attività di laundering sarebbe il valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (cfr. Cass. n. 10218/2024) ovvero lo stesso andrebbe individuato nel solo valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non sull’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto.
In particolare, l’amministratore aveva ricevuto somme di provenienza illecita e le aveva poi trasferite alla persona giuridica che aveva beneficiato della disponibilità di tale denaro di provenienza delittuosa per proseguire l’attività d’impresa, anche mediante l’adempimento di obbligazioni tributarie. Va precisato, tuttavia, che nel bilancio della società era iscritto un debito nei confronti dell’amministratore in relazione alle somme da questo prestate all’azienda stessa e quindi, a conclusione dell’intera vicenda, se, da un lato, l’ente aveva estinto il debito nei confronti del Fisco, dall’altro aveva un’esposizione debitoria nei confronti del suo amministratore.
Secondo la corte di legittimità, anche in circostanze di questo tipo deve ritenersi sussistere il delitto di riciclaggio o reimpiego, riferibile alla persona giuridica, poiché la disponibilità delle somme conseguita dalla società, attraverso la condotta di reato realizzata dal legale rappresentante, incrementa il patrimonio dell’ente che grazie a operazioni di questo tipo può proseguire nella sua attività d’impresa.
Nel caso di specie si vede come non rileva che la società, a fronte delle somme illecite ricevute, diventi debitrice del soggetto che glele ha fornite. La persona giuridica è responsabile per il solo “vantaggio” ricavato dalla percezione delle somme.