1. L’impugnazione delle delibere nella S.p.a.
Le delibere assembleari sono un mezzo tramite il quale viene data rilevanza alla volontà della maggioranza della società e la cui attuazione instaura un forte vincolo tra i terzi e la società stessa. Esse vincolano anche i soci di minoranza che abbiano votato contro, dai quali peraltro possono essere impugnate.
L’invalidità delle delibere assembleari nelle spa si articola in due forme: la nullità e l’annullabilità
Nel sistema delineato dagli artt. 2377-2379, la nullità è una sanzione eccezionale, prevista solo per le delibere aventi oggetto impossibile o illecito, cioè contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 2379 c.c.). Sono invece semplicemente annullabili le altre delibere non prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo (art. 2377, comma 2 c.c.).
Quando una delibera assembleare è annullabile, essa può essere annullata con una sentenza del Tribunale, su domanda dei soci assenti, dissenzienti o astenuti, oppure degli amministratori o del collegio sindacale (art. 2377 comma 2 c.c.). L’impugnazione deve essere proposta nel breve termine di decadenza di 90 giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta all’iscrizione nel (o al deposito presso il) registro delle imprese, entro 3 mesi dalla data dell’iscrizione o del deposito (art. 2377 comma 6 c.c.); trascorso tale termine, l’invalidità è definitivamente sanata.
Quando invece una delibera è nulla, la nullità può essere dichiarata dal Tribunale, su domanda presentata da chiunque vi abbia interesse; tali possono essere sia gli azionisti che non raggiungono la quota di capitale necessaria per impugnare le delibere annullabili o che siano privi del diritto di voto o godano di diritto di voto limitato, sia i creditori sociali. La nullità può essere fatta valere entro il termine di tre anni che decorrono dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze dell’assemblea ovvero dalla sua iscrizione nel (o dal deposito presso il) registro delle imprese, se vi è soggetta (art. 2379 comma 1 c.c.). Decorso tale termine, l’invalidità è sanata.
1.1 La nullità delle delibere assembleari delle S.p.A.
Ma come si attegggia la disciplina delle delibere assembleari nulle nella Spa?
Ai sensi degli artt. 1421,1422 e 1423 c.c:
- la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice;
- l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione;
- la delibera nulla non può essere convalidata.
- la nullità civilistica è imprescrittibile, mentre l’art. 2379 c.c. prevede la decadenza triennale del termine di impugnazione;
- la nullità delle delibere assembleari può essere sanata, sia esplicitamente e formalmente nelle fattispecie di cui alll’art.2379-bis c.c., sia implicitamente e sostanzialmente in ogni altra ipotesi in cui il meccanismo della sostituzione della delibera impugnata con altra.
Ai sensi dell’art. 2379 comma 1 c.c. i casi in cui la delibera assembleare è nulla sono:
- la mancata convocazione dell’assemblea;
- la mancanza del verbale;
- l’impossibilità o illiceità dell’oggetto
1.2 Le fattispecie di sanatoria delle delibere assembleari nulle
Sono previsti alcuni meccanismi di sanatoria per le deliberea assembleari nulle.
Ai sensi dell’art. 2379 bis comma 1 c.c., l’impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata dal socio che abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea.
Ai sensi dell’art 2379 c.c la nulità per la delibera assembleare per mancanza del verbale può essere sanata, ai sensi dell’art. 2379 bis comma 2 c.c., mediante verbalizzazione realizzata prima della successiva assemblea.
Sono infine previste cause sananti l’invalidità delle delibere riguardanti l’aumento o la riduzione per esuberanza del capitale sociale o l’emissione di obbligazioni: l’azione di nullità contro queste delibere può essere proposta entro il termine di decadenza di centottanta giorni, decorso il quale la nullità è sanata (art. 2379 ter c. 1 c.c.), in modo da assicurare stabilità di quanto deliberato in sede d’assemblea e certezza ai rapporti giuridici dei terzi che, attraverso tali delibere, sono entrati in contatto con la società.
1.3 L’annullabilità delle delibere assembleari delle S.p.A.
Ai sensi dell’art. 2377, comma 2, c.c., sono annullabili le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dall’atto costitutivo. E’ un rimedio di carattere residuale rispetto alla nullità.
L’annullabilità delle delibere assembleari nelle spa si ha per:
- vizi riguardanti la formazione dell’atto, che possono consistere nella violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o in vizi che colpiscono la singola dichiarazione di voto (ad esempio: vizi di volontà, voto espresso da uno legittimato);
- vizi riguardanti il contenuto della delibera.
La giurisprudenza ha ritenuto annullabili le seguenti delibere:
- illegittima esclusione di soci legittimati a partecipare alla riunione assembleare o dei loro rappresentanti o di un procuratore generale;
- delibera nella quale ricorre un vizio afferente alla costituzione dell’assemblea, come nell’ipotesi di mancata convocazione di un socio;
- deliberazioni adottate dall’assemblea convocata da soggetto privo del relativo potere (ad es. sindaci decaduti);
- delibera su argomento non indicato all’ordine del giorno;
- delibera di riduzione del capitale non preceduta da una relazione scritta degli amministratori e della norma dell’art. 2441 c.c.;
- partecipazione alla assemblea di persone non legittimate, determinante ai fini della regolare costituzione della assemblea dei soci a norma degli artt. 2368 e 2369 c.c. (ad es. azionisti senza diritto di voto);
- invalidità di singoli voti o loro errato conteggio ove siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta (ad es. difetto di procura rilasciata dal socio, eccesso di potere, vizio del consenso, conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante);
- incompletezza o inesattezza del verbale che impedisca l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera (ad es. mancata indicazione nel verbale delle quote di partecipazione nel capitale sociale riferibile ad uno dei soci presenti alla riunione);
- mancato ricevimento o tardivo ricevimento della convocazione assembleare da parte del socio.
Con la finalità di limitare le azioni pretestuose da parte dei soci, l’art. 2377 5° comma c.c. stabilisce tuttavia che l’annullamento non può essere chiesto:
- quando all’assemblea partecipano persone non legittimate, che non sono però determinanti nel calcolo del quorum costitutivo;
- quando si fanno errori di conteggio nella votazione oppure vi sono singoli voti invalidi, ma né il voto invalido né l’errore di conteggio sono determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta;
- quando il verbale è incompleto o inesatto, ma non impedisce l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
Relativamente ai vizi riguardanti il contenuto della delibera, sono annullabili le delibere il cui contenuto contrasti con norme di legge o dell’atto costitutivo poste a tutela di interessi disponibili degli azionisti attuali (mentre, come si è visto, è nulla quando viola norme che tutelano interessi generali.
1.4 L’annullamento delle delibere assembleari per eccesso di potere
L’eccesso per abuso di potere, figura di creazione giurisprudenziale, è ravvisabile qualora una delibera sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza a perseguire interessi divergenti da quelli societari, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, di cui agli art. 1175 c.c. e 1375 c.c.
In particolare, l’annullabilità di una delibera assembleare per eccesso di potere è subordinato alla dimostrazione del ricorrere di due presupposti:
- la decisione deve essere esclusivamente ispirata da un interesse personale dei soci di maggioranza, palesemente in contrasto con lo scopo del contratto di società ed antitetico all’interesse sociale;
- la decisione deve essere conseguente ad una attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a determinare un danno ai soci di minoranza.
1.5 La legittimazione ad agire per l’impugnativa delle delibere assembleari
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di S.p.A. è diversa a seconda della pronuncia che si intenda conseguire.
In caso di vizi suscettibili di produrre l’annullabilità della delibera, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, la legittimazione ad agire è attribuita, anzitutto ai soci assenti, dissenzienti, astenuti che possiedano tante azioni aventi diritto di voto relativamente a quella determinata delibera che rappresentino, anche congiuntamente:
- 1/1000 del capitale, nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio;
- 5% del capitale, in tutte le altre.
Gli altri soci che non possiedono tali quote di capitale sono legittimati a invocare solo la tutela risarcitoria.
In caso di vizi suscettibili di produrre la nullità della delibera, è legittimato ad agire chiunque vi abbia interesse.
2. L’impugnazione delle delibere assembleari nella S.r.l.
La disciplina sull’impugnazione delle delibere assembleari prevista dal Codice civile per le S.p.a. non si applica interamente alle S.r.l. L’art. 2479 ter c.c., infatti, oltre a richiamare le norme sulle S.p.a. contenute negli artt. 2377 e ss. c.c., prevede un’ulteriore disciplina speciale che si differenzia in parte da quella applicabile alle S.p.a.
In particolare, accanto alla delibera tradizionalmente assunta in assemblea – che resta comunque necessaria in caso di decisioni particolarmente rilevanti per la vita della società, quali quelle atte ad introdurre eventuali modificazioni dell’atto costitutivo, nonché quelle aventi ad oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ed una rilevante modificazione dei diritti dei soci – l’art. 2479 c.c. prevede la possibilità che le decisioni sociali siano assunte mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tema di S.r.l., il legislatore ha previsto un sistema di reazione alle decisioni invalide fondato esclusivamente su strumenti di tutela reale, senza alcuna previsione di meccanismi risarcitori sostitutivi, come invece per le deliberazioni annullabili di S.p.a., qualora i soci non siano titolari di una certa quota del capitale sociale (art. 2377, 3° e 4° co. C.c.). Infatti, nella S.r.l., a differenza che nella S.p.A., viene valorizzata la partecipazione e i diritti del singolo socio a prescindere dalla detenzione di quote qualificate del capitale sociale.
Nel caso della S.r.l., legislatore non ha attuato una rigida distinzione tra casi di nullità e casi di annullabilità ma ha preferito riferirsi genericamente alla “invalidità delle decisioni dei soci”(art.2479-tez c.c.); occorre quindi qualificare i vizi della delibera in esame a seconda dell’ampiezza degli interessi coinvolti e stabilire poi sia il termine per l’impugnabilità, sia i soggetti legittimati a seconda che si sia determinata annullabilità o nullità.
2.1 La nullità delle delibere della S.r.l.
L’art. 2479 ter 3° comma c.c. prevede tre ipotesi di nullità della delibera:
- le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito;
- le decisioni prese in assoluta mancanza di informazione;
- le decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Difettano quindi due ipotesi di nullità previste per la S.p.a. (la mancanza della convocazione e la mancanza del verbale), mentre ne figura una non contemplata per il modello azionario (l’assoluta mancanza di informazione).
La fattispecie di illeceità o impossibilità dell’oggetto della deliberazione coincide con quella prevista per le S.p.a ( vedi par. 1.1). L’ipotesi della mancanza assoluta di formazione si riferisce non soltanto alla mancanza di informazione circa gli argomenti da trattare, ma anche circa l’avvio del procedimento deliberativo; pertanto, è nulla la delibera di assemblea di S.r.l. assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci.
In caso di vizi suscettibili di produrre la nullità della delibera è legittimato ad agire, come nelle S.p.a., chiunque vi abbia interesse, da intendersi in senso sostanziale e processuale.
Tuttavia, legittimati ad impugnare delibere che hanno approvato il bilancio sono solo i soci che possiedono il 5% (art. 2434-bis, comma 2, c.c. richiamato dall’art. 2479-ter, comma 4, c.c.). Non si possono, comunque, impugnare le delibere di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.
Si ritiene che anche nelle S.r.l. sia rilevabile d’ufficio la nullità della delibera, essendo il potere di rilevare d’ufficio la nullità di un atto un principio generale, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Con riferimento alle deliberazioni nulle per oggetto illecito o impossibile e a quelle prese in assenza assoluta di informazione, analogamente a quanto previsto per le S.p.A. è previsto un termine di impugnazione di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Diversamente che nella S.p.a., tuttavia, tale termine decorre dalla trascrizione nel libro delle adunanze e delle decisioni dei soci. Tale previsione è suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli in capo ai terzi esterni alla società e ai creditori sociali, i quali sono impossibilitati ad accedere al libro delle decisioni dei soci. Nessun limite cronologico è invece previsto per l’impugnazione dell’altra tipologia di deliberazioni nulle, costituita dalle statuizioni che modificano l’oggetto sociale, prevedendo attività impossibili od illecite.
Gli effetti della pronuncia di nullità della decisione sono analoghi alla S.p.a., per effetto del richiamo all’art. 2377 comma 7 c.c.: la pronuncia di accertamento della nullità ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità; in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
2.2 L’annullabilità delle delibere della S.r.l.
Le cause di annullabilità delle delibere della S.r.l. sono previste dai co. 1, 2 e 4 dell’art. 2479-ter c.c., ovvero:
- le decisioni prese in difformità alla legge o dell’atto costitutivo;
- le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un conflitto di interessi con quello della società;
- le decisioni prese con la mancanza di legittimazione dei partecipanti se determinante per la delibera;
- le decisioni prese in presenza di singoli voti invalidi o con il loro indebito conteggio;
- le decisioni per le quali il verbale risulti incompleto o inesatto a tal punto d impedire l’accertamento nel merito della delibera.