Il Tar ripristina l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi
La sospensione in via cautelare dell’obbligo di comunicazione
Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.8083 del 7 dicembre 2023, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività, per determinate categorie di imprese e istituti affini, dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’identità del titolare effettivo al Registro delle imprese.
Il contenuto del Provvedimento
Il Provvedimento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre 2023, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, disponeva quale termine ultimo per l’adempimento della comunicazione l’11 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto). Nel dettaglio, entro la data di entrata in vigore del Provvedimento, ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. f), avrebbero dovuto trasmettere i dati dei titolari effettivi, i seguenti soggetti (anche se costituiti in forma consortile) (di seguito i “Soggetti Destinatari”):
- le società per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società in accomandita per azioni;
- le società cooperative;
- le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (art. 1 comma 2 lett. r) del Provvedimento) ‘residenti’ o meno in Italia;
- gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
La sentenza Tar Lazio: il ripristino dell’obbligo
La sospensione aveva interessato quindi tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi. Ma le recenti sentenze n 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 09 aprile 2024, emesse dal Tar Lazio, hanno ritenuto privi di fondamento i motivi dei ricorrenti: i quali, in particolare, contestavano la ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust ed il disposto dell’art. 7 c. 2 D.M. 55/2022, dove è prevista una forma di accesso generalizzata alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini. Secondo “Assofiduciaria”, infatti, l’obbligo di comunicazione riguarderebbe solo i trust: sonotali istituti a comportare “effettivamente” il trasferimento della titolarità effettiva dei beni al fiduciario, mentre non riguarda quelli che legittimano il solo esercizio dei poteri di amministrazione, tipico della fiducia di stampo romanistico.
Con riferimento al mandato fiduciario il TAR ha affermato che in esso, come per il trust, la titolarità formale dei beni oggetto del mandato e la legittimazione all’esercizio dei relativi diritti sono attribuiti a un soggetto, ovvero la società fiduciaria, diverso dal proprietario, ovvero il fiduciante, che rimane il titolare effettivo: da ciò si produce proprio quel rischio di occultamento che il legislatore europeo ha inteso contrastare con le disposizioni in materia di titolarità effettiva.
In merito al rilievo dei ricorrenti inerente il fatto che il DM 55/2022 preveda un accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi di tali entità, il TAR ha rilevato che, alla luce del quadro normativo sovranazionale e della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/11/2022, cause C-37/20 e C-601/20, tale accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare un “legittimo interesse”: a tal fine, ha richiamato il considerando n. 14 della Direttiva (UE) 2015/849, ove si parla espressamente di “legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode”.
Considerazioni conclusive
Seppure si ritenga condivisibile la necessità di tutelare la segretezza dei conferenti il mandato fiduciario così come la non opportunità di disvelare, sempre e comunque, i nomi dei beneficiari effettivi dei Trust in generale, non si condivide l’approccio in questione. Seppur la differenza sostanziale tra un conferimento in Trust ed un mandato fiduciario risiede, nel primo caso, nell’effettivo spossessamento del bene con poteri gestori pressochè esclusivi al Trustee, le motivazioni che spingono un soggetto a conferire un mandato fiduciario di tipo civilistico sono molte volte le medesime: esigenze di tutela e segretezza del nominativo del conferente mandato e intestazione formale dei beni in primis. Ciò premesso, se il Trustee avrà l’obbligo di comunicare tutti i titolari effettivi, ovvero Settlor, Trustee, Guardians, Protectors non si comprende per quale motivazione di legge, il fiduciario dovrebbe essere escluso da tale obbligo, soprattutto tenendo conto che la normativa citata nell’epigrafe ha funzione di lotta al riciclaggio e trasparenza, funzione che sarebbe di fatto frustrata dall’omessa comunicazione.