Come affermato dall’ordinanza della Cassazione del 22.10.2024, n. 27283, l’opzione put non realizza un patto leonino e non è un patto parasociale vietato.
I patti parasociali quelle statuizioni separate dallo statuto della società, che disciplinano separati aspetti della vita organizzativa dell’ente, validi solo se perseguono intersssi meritevoli di tutela (art 2341 bis c.c.).
La Cassazione evidenzia che in tanto può configurarsi un “patto leonino”, vietato dall’ordinamento, in quanto l’esclusione del socio dagli utili o dalle perdite sia:
– totale, dovendosi verificare una completa alterazione della causa societatis;
– costante, dovendosi trattare di una alterazione irreversibile e non soltanto temporanea dei diritti patrimoniali del socio.
La c.d. opzione put è l’accordo in forza del quale l’acquirente di una partecipazione ottiene il diritto (ma non l’obbligo) di rivendere la medesima a un prezzo prestabilito, laddove l’obiettivo di tale accordo sia quello di stabilizzare l’assetto della partecipazione di uno degli stipulanti al capitale della società. Una tale pattuizione è da ritenersi valida, in quanto finalizzata al perseguimento di interessi imprenditoriali meritevoli di tutela.