Il datore di lavoro può incaricare un detective privato affinché controlli l’attività del dipendente al di fuori dell’orario lavorativo al fine di accertare eventuali comportamenti contrari ai doveri di fedeltà verso l’azienda. Il caso è stato sottoposto all’attenzione della Cassazione.
Quando può agire l’investigatore privato?
Come anticipato, i controlli da parte del dectective ingaggiato dal datore non possono svolgersi all’interno del luogo e durante l’orario di lavoro. Il detective privato può pedinare il lavoratore solo dopo che questi ha terminato il turno di lavoro. E’ opportuno che il controllo avvenga in segreto, altrimenti l’investigatore non riuscirebbe a cogliere in flagranza il dipendente che contravviene all’obbligo di fedeltà aziendale.
Che valore ha la relazione dell’investigatore privato?
Il report dell’investigatore non ha valore di prova. Possono invece essere acquisite le foto scattate nei confronti del dipendente, che quest’ultimo può contestare solo qualora non siano genuine. Qualora non vengano contestate, le foto diventano una valida prova documentale. Quando tutto manchi, è possibile chiamare a testimoniare lo stesso investigatore che, riferendo al giudice ciò che ha visto, farà così entrare nel processo la prova dei fatti avvenuti in sua presenza.
Il dipendente deve conoscere il nome dell’investigatore privato?
Secondo la Cassazione (sent. n. 28378/2023), l’indicazione del nominativo dei soggetti che in concreto hanno eseguito le indagini è un requisito di validità e di liceità di tali indagini e di utilizzabilità del relativo esito. Dunque, ex post il dipendente ha diritto di conoscere il nome di chi ha eseguito le indagini.
Inoltre, se l’azienda scelta per le investigazioni dal datore decide di “subappaltare” tale incarico a un altro soggetto, il dipendente deve conoscere anche il nome di quest’ultimo.
Come svolge l’incarico l’investigatore privato?
Secondo il provvedimento del Garante Privacy n. 60/2008, l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico.
Risultato: è nullo il licenziamento quando l’azienda non rende noto il nome dell’investigatore privato. Di più: è illegittimo appaltare le indagini a un esterno rispetto all’ente incaricato dal datore.
Per approfondimento:
https://www.altalex.com/documents/news/2016/06/06/controllo-del-dipendente