In quali casi è possibile chiedere l’annullamento dell’accordo sottoscritto per sbaglio e quando, invece, si procede a mera rettifica?
Il contratto è un accordo vincolante che impedisce a chi vi ha aderito di sottrarsi, in quanto dallo stesso nasce un obbligo equiparabile a quello imposto da una legge. In questo contesto ci poniamo una domanda. Che succede se un contratto viene stipulato per errore? Facciamo un esempio. Mettiamo il caso che una persona, convinta di acquistare il dipinto di un certo autore, in realtà ha sottoscritto la compera per il quadro di un diverso artista; oppure, si consideri l’ipotesi di chi vende un appartamento accettando il prezzo indicato nell’atto che, però, è sbagliato (10mila anziché 100mila). Ebbene, in questo caso è possibile, a determinate condizoni, impugnare il contratto per farlo annullare.
L’errore: caratteristiche
Il consenso dato per errore può comporatre l’impugnabilità del contratto con conseguente annullamento, ma l’errore deve presentare due caratteristiche:
a) deve essere essenziale
b) deve essere riconoscubile dall’altro contraente.
Quando l’errore è essenziale?
L’errore è essenziale quando ha determinato la parte a concludere
Per la legge, l’errore è essenziale quando:
- cade sulla natura o sull’oggetto del contratto. È il classico caso del contraente che pensa di acquistare una cosa mentre in realtà si tratta di un’altra (errore sull’oggetto) oppure che crede di stipulare un contratto che in realtà è altro (errore sulla natura: si pensi a chi crede di firmare una locazione mentre si tratta di una compravendita, o viceversa);
- cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che deve ritenersi determinante del consenso. È il caso di chi pensa di acquistare un Van Gogh mentre in realtà si tratta di una crosta;
- cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso. È l’ipotesi di chi crede di acquistare dal figlio di un ricco imprenditore mentre in realtà si tratta di un mero omonimo, sempreché l’identità dell’altro contraente sia stato determinante per la conclusione dell’accordo;
- trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto. Si pensi a chi acquista un prodotto di cui non sa essere vietata l’importazione in Italia.
Quando l’errore è riconoscibile?
Ulteriore condizione per l’annullabilità del contratto stipulato per errore è che quest’ultimo sia riconoscibile dalla controparte. Ma che significa riconoscibile?
Non occorre che l’errore sia stato effettivamente conosciuto, ma è bastevole che sia stato riconoscibile dall’altro contraente, che poteva accorgersene con la diligenza media di una normale persona.
Facciamo chiarezza su un punto. La riconoscibilità dell’errore è una sorta di “sanzione” a carico di chi, pur avendo riconosciuto (o avendo dovuto riconoscere) l’errore in cui è incorso la controparte, ha taciuto a proprio vantaggio.
La riconoscibilità dell’errore è, quindi, una tutela in favore del soggetto che è stato tratto in inganno dalla controparte che ha sotaciuto l’errore e da questo ha tratto un vantaggio personale.
Cosa fare se si stipula un contratto per errore?
La parte che è incorsa nell’errore può esperire l’azione di annullamento contrattuale dinanzi al giudice nel termine di cinque anni da quando ha scoperto lo sbaglio, essenziale e riconoscibile, che ha commesso. Ma quali effetti ha l’annullamento? L’annullamento comporta la eliminazione del contratto con effetti retroattivi (ex tunc), come se quel contratto non fosse mai venuto ad esistenza e, di conseguenza, la restituzione delle prestazioni eseguite.
Cosa fare in caso di errore di calcolo?
La legge esclude il rimedio dell’annullamento nel caso di mero errore di calcolo: in questa ipotesi, il contratto non va annullato ma semplicemente rettificato.
Attenzione, però, ad un dettaglio importante.
Si ha errore di calcolo quando, definiti in modo chiaro i termini da calcolare e il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale che si ripercuote sul risultato finale. Si pensi all’appalto a misura, il cui corrispettivo consiste nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite: per un mero errore di moltiplicazione dei fattori, viene riportato nel contratto un prodotto diverso da quello corretto.
Non c’è invece errore di calcolo quando l’importo nel contratto non è frutto di un’operazione matematica. È il caso di chi acquista una comunissima utilitaria al costo di 100mila euro anziché a quello corretto di 10mila.
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