Il modello del gruppo di società, inizialmente adottato dalle sole realtà multinazionali di maggior rilievo, è oggi una tendenza diffusa in ogni settore imprenditoriale.
Il gruppo è un’aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti ma assoggettate a una direzione unitaria, in quanto sotto l’influenza dominante di una società, denominata capogruppo o holding.
Il gruppo consente quindi di fruire più intensamente del beneficio della responsabilità limitata e attua la c.d. diversificazione dei rischi, perché rende fra loro separati i rischi relativi ai vari settori imprenditoriali, impedendo che le avverse vicende di un settore si comunichino al patrimonio destinato agli altri settori o al patrimonio della holding.
Il gruppo societario è caratterizzato dalla possibilità per la capogruppo di esercitare un’attività di direzione e coordinamento da parte della holding, consistente nella;
- predisposizione di piani strategici, industriali, finanziari e di budget;
- emanazione di direttive attinenti alla politica finanziaria e creditizia, le acquisizioni, dismissioni e concentrazioni di partecipazioni/attività;
- formulazione di direttive strategiche e nella verifica della loro esecuzione.
Ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c. (introdotto dalla riforma delle società del 2003), la direzione e coordinamento di una società nei confronti di un’altra si presume quando la prima controlla la seconda ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero quando:
- dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea (controllo interno di diritto);
- dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea (controllo interno di fatto);
- ha un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo esterno).
Al fine di garantire un’adeguata tutela informativa per i soci e i terzi, l’art. 2497-bis c.c. prevede che la società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione presso un’apposita sezione del registro delle imprese.
L’art. 2947 comma 1 c.c. prevede che la capogruppo è responsabile nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata per abuso della direzione unitaria, cioè quando la stessa viola il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società controllata.
L’art. 2497, 2° comma, c.c., stabilisce altresì che risponde in solido con la capogruppo chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.