Il motivo di “grave inimicizia tra giudice e avvocato” non è causa di ricusazione.
L’imparzialità del giudice
A presidio del giusto processo costituzionalmente previsto dall’art. 111 Cost., il giudice deve essere terzo ed imparziale.
Il legislatore protegge questi valori essenziali attraverso gli istituti della incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione disciplinati dal codice di rito.
I suddetti istituti garantiscono altresì l’inviolabilità della difesa (art. 24, comma 2 Cost.) la cui effettività sarebbe gravemente compromessa se il giudizio fosse affidato a giudici non estranei alla res iudicanda e non distanti dalle parti del processo.
Astensione
Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
Ricusazione
Il giudice può essere ricusato dalle parti:
- a] nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a], b], c], d], e], f], g];
- b] se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione .
Il fatto
Il Tribunale di Castrovillari, quale giudice di gravame, confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace nei confronti di una donna rea di avere, alla guida di un’autovettura, per colpa generica e in violazione dell’art 141 del C.d.s per aver attinto un pedone intento ad attraversare l’intersezione di una rotatoria, cagionandogli lesioni.
In particolare, e per quel che interessa in relazione alla sentenza che si annota, aveva ritenuto infondata l’eccezione con la quale la difesa aveva opposto la incompatibilità a decidere la vicenda da parte del giudice di primo grado, per avere questi, in sede civile, accolto l’opposizione della persona offesa avverso l’accertamento di violazione amministrativa elevata dalla Polizia municipale in occasione del sinistro connesso al reato.
Con i motivi aggiunti la difesa insisteva sul tema. Il caso era stato portato all’attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura, a dimostrazione dell’esistenza di una situazione di grave inimicizia tra il difensore e il giudice di primo grado.
La decisione del Consiglio Superiore della Magistratura
La Sezione assegnataria del ricorso del CSM ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Ha evidenziato come le norme sulla ricusazione abbiano carattere eccezionale e siano, come tali, di stretta interpretazione. Tra queste non può essere ricompresa la presente ipotesi della “grave inimicizia tra giudice e avvocato”, che rileva invece come motivo di astensione per “gravi ragioni di convenienza”.
Sulla mancata previsione della grave inimicizia tra difensore e giudice tra le cause di ricusazione la stessa Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che avevano già escluso la possibilità di far valere tale ipotesi quale causa di ricusazione, in quanto l’ipotesi di grave inimicizia, indicata all’art. 36 comma 1 lett d) come causa di astensione, e richiamata dall’ art 37 c.p.p lettera a, tra le ipotesi di ricusazione, riguarda solo le interrelazioni tra il giudice e le parti private e deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive: la mancata previsione dell’ipotesi di grave inimicizia tra giudice e difensore è ritenuta coerente con i principi del giusto processo, dal momento che il rapporto di ostilità tra giudice e parte ha un contenuto talmente intenso e grave da costituire direttamente un serio pericolo per la serenità del giudizio, mentre analogo rapporto con il difensore desterebbe minore preoccupazione per la possibilità di interferenze dannose da esso derivabili.
Si è pertanto ribadito che in tale cornice normativa, l’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h) – che non costituisce motivo di ricusazione – non incida sulla capacità del giudice ma possa rilevare solo sotto il profilo disciplinare.