Con sentenza n. 45471, data ud. 14 luglio 2023, la Cassazione ha fatto chiarimenti sul concetto di “privata dimora” ai fini della configurabilità in concreto del “furto in abitazione”. Il caso giudiziario.
I fatti
La pronuncia della Cassazione scaturisce dal ricorso dell’imputato avverso la Corte di Appello di Catanzaro, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catanazaro che lo condannava al reato di furto in abitazione privata, previsto dall’articolo 624 bis (furto aggravato).
Dagli atti risultava che l’imputato, dopo essersi introdotto in un appartamento in quel momento aperto perché oggetto, insieme ad altri appartamenti contigui, di lavori di ristrutturazione si impossessava di un portafogli e di un cellulare, sottraendo tali beni al proprietario, operaio di quel cantiere, che li deteneva all’interno del giubbotto, collocato nella predetta abitazione.
Il ricorso dell’imputato in Cassazione era affidato a due motivi:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, erroneamente individuato dalla Corte d’Appello quale furto in abitazione:
2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte d’appello applicato la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, dato il lievissimo pregiudizio cagionato, avendo peraltro l’imputato – fermato subito dopo l’avvenuto impossessamento della merce sottratta – immediatamente restituito la refurtiva alla persona offesa.
2. Furto in abitazione e nozione di “privata dimora”: la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso dell’imputato.
Nel dichiarare infondato il ricorso presentato dall’imputato, si è soffermata sul concetto di “privata dimora”, chiarendo che questo “deve intendersi in senso più esteso rispetto al concetto di ‘abitazione’, in quanto essa nozione va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata“.
La Cassazione smentisce la tesi del ricorrente secondo la quale non è sufficiente compiere atti tipici della vita privata in un luogo, anche lavorativo, per affermare che questo rientri nella nozione di privata dimora.
Lo fa affemando il contrario, ossia che anche il cantiere in oggetto può essere considerato nel caso in questione come “privata dimora”. Questo perchè: si tratta di luoghi precluso all’accesso di terzi, che ha le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto“.
In conclusione, secondo la Corte, ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, la nozione di privata dimora deve essere estesa ai luoghi in cui la persona compie, anche in modo transitorio, atti della vita privata.