Nella nota del Ministero del Lavoro n. 15849 del 19 novembre 2024, relativa ai requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica, si legge che non è possibile conferire una proprietà intellettuale (inatngible assets).
La nota viene emanata in risposta a un quesito della Regione Campania, nel quale si è chiesto se, ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica collegata all’iscrizione di un ente nel RUNTS, può essere legittimo che il patrimonio minimo dell’ente consista esclusivamente o prevalentemente in c.d. “intangible assets”, ossia apporto di opere e servizi.
Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 22 comma 4 del CTS, ai fini del patrimonio minimo degli enti personificati (associazioni riconosciute e fondazioni), oltre a far riferimento a una somma liquida e disponibile, prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro.
Il Ministero esclude la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili.
Ciò perchè, spiega la nota, appare condivisibile anche in relazione alle peculiarità degli enti del Terzo settore che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell’interesse dei singoli soci come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cosiddetto bene comune nelle sue molteplici declinazioni, necessitano di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.
Il Ministero richiama a questo punto, la responsabilità del notaio che, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. Sotto questo profilo, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo