L’esenzione IMU per gli immobili rurali dipende dall’accatastamento. E’ questo il principio espresso dall’ordinanza della Cassazione n. 1919 del 27 gennaio 2025
Quando si possiede un immobile, una delle domande più frequenti che ci si pone riguarda la possibilità di ottenere l’esenzione dal pagamento IMU (Imposta Municipale Propria). Oltre che per l’abitazione principale (ossia la casa di residenza dove si dimora abitualmente), l’esonero è concesso per gli immobili rurali.
Come funziona l’IMU sugli immobili rurali?
L’IMU è un’imposta comunale che si applica al possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La disciplina dell’IMU, come precisato dalla circolare del MEF 3/DF/2012, si rifà in gran parte a quella dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), che l’ha preceduta.
Per gli immobili rurali, la tassazione IMU presenta alcune peculiarità:
- fabbricati rurali strumentali: sono quelli utilizzati per le attività agricole, come stalle, fienili, depositi attrezzi, ecc. Per questi immobili, l’aliquota IMU è ridotta allo 0,1%, ma il Comune ha la facoltà di azzerarla;
- fabbricati rurali abitativi: sono le abitazioni situate in contesti rurali. Se costituiscono l’abitazione principale dell’agricoltore, sono esenti dall’IMU. Altrimenti, sono soggetti all’imposta ordinaria.
L’Ordinanza della Cassazione n. 1919 del 27 gennaio 2025
Con l’Ordinanza 1919 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito che in materia di agevolazioni IMU per i fabbricati rurali, anche i comproprietari di tali immobili, pur non essendo coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), possono beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa vigente.
La Corte di Cassazione giunge alle predette conclusioni evidenziando che la qualifica di “fabbricato rurale” ha carattere oggettivo.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento della “ruralità” del fabbricato ai fini IMU occorre fare riferimento alla qualifica catastale dello stesso: in particolare, è necessario che il fabbricato, dotato dei requisiti di cui all’art. 9 del DL 557/93, risulti censito in Catasto nella categoria D/10, o vi sia l’apposizione della specifica annotazione di ruralità ex DM 26 luglio 2012.
Pertanto, se l’immobile, pur impiegato per l’esercizio delle attività agricole, non è accatastato in D/10, né vi è stata apposta l’annotazione di ruralità, le agevolazioni IMU per i fabbricati rurali non competono.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 191972025 ha ribadito che se sussistono tali requisiti catastali, ai fini dell’IMU il fabbricato si qualifica come rurale, con conseguente spettanza delle relative agevolazioni per tutti i comproprietari, compresi quelli che non svolgono attività agricola (fermo restando che, ai fini della qualifica di “ruralità” ex art. 9 del DL 557/93, il fabbricato deve essere asservito ad un terreno sul quale è esercitata attività agricola).
Nel medesimo solco di tali conclusioni, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 21 agosto 2009 n. 18565(richiamata dall’ordinanza in commento) aveva già affermato che per la qualifica di “fabbricato rurale” ai fini dell’ICI/IMU, e la conseguente spettanza delle relative agevolazioni, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo: pertanto, le agevolazioni possono competere anche al possessore del fabbricato rurale che tuttavia non possiede anche il terreno agricolo cui il fabbricato è asservito.
In senso analogo, inoltre, i chiarimenti ministeriali hanno affermato che l’aliquota agevolata per il fabbricato rurale strumentale, ai sensi dell’art.1 comma 750 della L. 160/2019, compete anche se detto fabbricato è concesso dal possessore in comodato, tenuto conto che per il riconoscimento della ruralità del fabbricato è dirimente la sola risultanza catastale.