Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicato il decreto (DM 18/2025) che attua l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Entro il 31 marzo le imprese interessate dovranno stipulare le relative polizze assicurative
Dubbi sorgono sulla platea dei soggetti tenuti all’obbligo di assicurazione.
L’art 1 bis comma 2 DL 155/2024 (“DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025) conv. in L. 189/2024 a mente del quale l’oggetto della copertura assicurativa in questione “è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.
La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che anche i beni che l’imprenditore ha in locazione o in leasing devono essere assicurati.
Se ne potrebbe però anche ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l’assicurazione, quindi, in caso di affitto d’azienda, sarebbe l’affittuario il soggetto tenuto all’obbligo. Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza non sono da assicurare.
Sempre in relazione all’ambito di applicazione soggettivo dell’obbligo,l’art.1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia “tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 111 del codice civile”. Il dossier della legge di bilancio 2024, nel descrivere l’operatività del Registro, riportava che “non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori ovvero i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Questi ultimi soggetti, in verità, sono iscritti alla sezione speciale del Registro e, in assenza di ulteriori specificazioni, non si vedono ragioni per escluderli dai destinatari della disposizione.
Restano esclusi, senza ombra di dubbio, gli imprenditori agricoli.
Infine, non chiara è la portata applicativa delle sanzioni che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti: dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Essa è un ‘esclusione totale o una limitazione parziale nella assegnazioni di tali misure? Il decreto si riferisce, inoltre, alla esclusione e/o alla limitazione di tutte le misure pubbliche o solo a quelle relative agli eventi calamitosi o catastrofali?