La circolare illustra i criteri sostitutivi che determinano la residenza fiscale delle persone giuridiche
E’ stata di recente pubblicata la Circolare n. 20 del 4 novembre 2024, con chiarimenti sulle novità in vigore dal 2024 sulla residenza fiscale di società ed enti, come previsti dalla Riforma Fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato i nuovi criteri di determinazione della residenza delle società, introdotti nel TUIR, rispettivamente all’art. 73 comma 3, relativamente alle società di capitali, e all’art. 5 comma 3 lett. d) del TUIR, relativamente alle società di persone, con l’art. 2 omma 1 lett. a) e comma 2 del DLgs. 209/2023
La precedente formulazione dell’art. 73, c. 3 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 in vigore sino al 31.12.2023, considerava residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, avessero nel territorio dello Stato: la sede legale, oppure la sede dell’amministrazione, oppure l’oggetto principale.
Con la riforma sono stati soppressi i riferimenti alla sede dell’amministrazione e all’oggetto sociale. L’art. 2, c. 1, lett. a) D.Lgs. 27.12.2023, n. 209 prevede, a partire dal 1.01.2024, che
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Per direzione effettiva si intende il luogo ove si realizza la “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
Ad esempio, si tratta delle decisioni riguardanti:
- strategie aziendali;
- pianificazione finanziaria e budget;
- principali decisioni operative;
- operazioni di finanza straordinaria;
- operazioni di riorganizzazione aziendale e societaria;
- diversificazione dei processi produttivi.
L’ art. 73, c. 3, di natura residuale ma estremamente innovativo rispetto ai precedenti, ha per oggetto la “gestione ordinaria in via principale”, intesa quale “insieme d’attività volte alla sua continua coordinata gestione”.
La circolare chiarisce che per gestione ordinaria in via principale deve essere intesa il luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che afferiscono all’ordinaria amministrazione quale “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
Con riferimento alle modifiche più significative apportate agli articoli 73 e 5 del Tuir, la circolare delinea i caratteri dei nuovi criteri di collegamento della residenza fiscale in Italia: la sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria in via principale.
A tali criteri si affianca il criterio formale della sede legale, già presente nella disciplina previgente e rimasto immutato a seguito delle modifiche intervenute. Continua altresì ad operare la regola dell’alternatività dei tre criteri, configurando la residenza fiscale in Italia anche la ricorrenza di uno solo di essi.
Pertanto, l’introduzione dei criteri di collegamento della sede di direzione effettiva e della sede di gestione ordinaria in via principale mira a garantire maggior certezza giuridica nei rapporti tra fisco e contribuente, ancorando il presupposto di residenza fiscale in Italia di società ed enti ad elementi concreti e fattuali, in un’ottica di prevalenza della sostanza sulla forma.