Con riferimento al concordato preventivo, il comma quarto dell’art. 180, L.f., come poi novellato dal DL 125/2020, attribuisce in sostanza al Tribunale il potere di omologare il concordato preventivo anche “in mancanza di adesione” da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali quando l’adesione da parte dei predetti enti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 L.f., e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è (più) conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Analogamente, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, al comma quarto dell’art. 182 bis, L.f., è stata poi inserita la possibilità per il Tribunale di omologare l’accordo “in mancanza di adesione” dell’Erario e degli enti di previdenza obbligatoria quando la predetta adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60 per cento dei creditori aderenti, richiesta dal primo comma del medesimo art. 182 bis ai fini della conclusione degli accordi
Tuttavia, il cram down non si può attuare quando l’Amministrazione finanziaria sia l’unico creditore ma non in ragione dell’unicità in sé, piuttosto perché difetta l’essenzialità della sua adesione al raggiungimento delle maggioranze previste, stante la mancanza di accordi con altri creditori. Diversamente, l’omologa forzosa si tradurrebbe in un’attuazione forzosa della transazione fiscale per la quale il creditore si è già espresso negativamente.
In tal senso, si è posta la Corte d’Appello di Potenza con il decreto del 12 marzo 2024, che consolida la posizione già enunciata, da ultimo, dalla Corte d’Appello di Roma con il decreto del 26 febbraio 2024.