Il nostro ordinamento prevede diversi approcci giuridici per disciplinare rapporti di lavoro e, soprattutto, per incentivare la collaborazione tra diversi soggetti. Quali sono le sue caratteristiche?
E’ un contratto per il quale una parte assime stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Innanzitutto, il proponente non può (articolo 1743, Diritto di esclusiva) avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.
Di contro, l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Ha forma scritta, prescritta dalla legge in maniera obbligatoria.
Il principale diritto dell’agente resta, ovviamente, quello relativo al compenso per l’attività svolta, cioè il diritto alla provvigione. L’agente, infatti, coerentemente col carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con un salario, ma con una “provvigione”che può essere determinata a percentuale sull’importo lordo degli affari promossi oppure in base ad importo fisso su ogni affare (gazzoni).
Prima della novella del d.lgs. 65/99 l’agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 17481) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749). Se l’affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all’agente in misura proporzionale alla parte eseguita (art.17481). Giurisprudenza e dottrina, alla luce di tale normativa, avevano riconosciuto in capo all’agente il diritto alla provvigione non nel momento in cui risultava espletata l’attività di promozione del contratto, ma solo quando questo era stato accettato dalle parti e aveva avuto regolare esecuzione, ovvero, mutuando la terminologia utilizzata dalla normativa collettiva, era andato “a buon fine”.
In attuazione della Direttiva europea in materia di agenzia, il d.lgs. 15 febbraio 1999 n.65 ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (nuovo art.17481 c.c.). Inoltre “salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico” (nuovo art.17484).
La novità – di grande rilievo – consiste, dunque, nello sganciamento del diritto alla provvigione dal “buon fine” dell’affare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dell’agente alla provvigione è, ora, la mera conclusione dell’operazione o affare per effetto del suo intervento.
Il D.lgs. 65/99 non solo ha ridisciplinato i presupposti e le modalità attuative del diritto alla provvigione, ma è altresì intervenuto sull’ambito operativo dello stesso.
Al riguardo, innanzitutto, il 2° comma dell’art. 1748, come riscritto dalla riforma, prevede il diritto dell’agente alla provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente con un terzo che in precedenza l’agente aveva acquistato come cliente per operazioni dello stesso tipo, o appartenenti alla zona o alla categoria o al gruppo di clienti riservati all’agente.
In secondo luogo, il nuovo 3° comma dell’art. 1748 conferma la previsione del diritto alla provvigione per gli affari conclusi successivamente allo scioglimento del contratto di agenzia. Tale diritto è, però, ora condizionato non più solo alla circostanza che l’attività dell’agente abbia avuto efficacia causale prevalente ai fini della conclusione dell’affare, ma anche che detta conclusione si sia verificata entro un “termine ragionevole” dalla data di scioglimento del contratto.
Assai discusso in dottrina e giurisprudenza è se il diritto alla provvigione debba riconoscersi anche al c.d. agente abusivo (o di fatto), cioè a colui che svolga l’attività di agente o di rappresentante di commercio senza essere iscritto nell’apposito ruolo. La legge 12 marzo 1968 n.316 stabilì che coloro che svolgevano attività di agente dovessero iscriversi nel ruolo si cui all’art.2 della legge stessa, pena l’irrogazione di un’ammenda “da lire 25mila a 250mila (art.9).