L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è l’istituto, previsto nel ordinamento dal diritto fallimentare, che riguarda la grande impresa commerciale insolvente “con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali” (art.1 D.lgs. 270/1999). La ratio di tale previsione si rinviene nell’esigenza di creare una procedura concorsuale idonea a conciliare interessi differenti: il soddisfacimento dei creditori dell’imprenditore insolvente, da un lato, e il salvataggio del complesso produttivo in crisi e la conservazione di posti di lavoro, dall’altro. Lo scopo è quello di evitare soluzioni liquidatorie che non tengano conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell’impresa
Gli”affitti-ponte” nell’ambito dell’amministrazione straordinaria
Una delle disposizioni che colpisce di più per la sua portata è quella contenuta nell’art 15 comma 2 del DL 63/2024.
La norma garantisce la possibilità di poter individuare l’affittuario (ma non l’acquirente) dell’azienda, nelle more della sua vendita, mediante trattativa privata sempre che ricorrano ragioni di urgenza. Sono questi gli “affitti ponte”, ossia strumenti negoziali finalizzati a conservare l’interruzione della continuità operativa/industriale fino a quando non maturino le condizioni per una vendita dell’azienda medesima.
Gli affitti ponte mettono in sicurezza i commissari rispetto alle scelte urgenti operate e alla negoziazione delle condizioni di affitto, nel quadro del DL 347/2003 convertito e strumentalmente al perseguimento dell’interesse nazionale rispetto alla grande impresa in crisi.
Alla “messa in sicurezza” della controparte pare indirizzato l’art 15 bis del DL 63/2024. Esso garantisce i soggetti cessionari di complessi aziendali trasferiti nell’ambito di operazioni di amministrazioni straordinarie ex DL 347/2003, i quali fanno affidamento sulla correttezza del processo amministrativo che, invece, potrebbe essere, ex post, disconosciuta, ad esempio, per il mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica. L’art. 15-bis del DL 63/2024 stabilisce che, nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all’esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita (evidentemente afferenti i succitati principi di cui al DLgs. 36/2023 e al RD 2440/23), gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti. La disposizione di legge prosegue prevedendo che il risarcimento del danno eventualmente dovuto nei confronti dei terzi danneggiati dai vizi procedurali possa avvenire solo per equivalente e, quindi, in denaro.