Gli elementi del testamento olografo, a pena di nullità, sono: data, sottoscrizione, autografia.
Per la Cassazione, anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità del testamento olografo, per difetto di autografia.
Anche la data, infatti, deve essere redatta di proprio pugno dal testatore.
I fatti di causa
Nella vicenda, un erede chiedeva venisse dichiarata la nullità del testamento per difetto di autografia della data, negando inoltre che l’atto fosse stato redatto dal de cuius in condizioni di totale incapacità di intendere e di volere. Sia in primo grado che in appello, tuttavia, i giudici ritenevano che lo stesso fosse pienamente capace di intendere e di volere, per cui si arrivava in Cassazione.
La S.C. ritiene le tesi dell’erede fondate.
La posizione della Cassazione
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Besso Marcheis, con ordinanza n. 31322 del 10 novembre 2023.
“In tema di successione, nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità. L’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius.
Nel caso di cui si discute, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di merito aveva escluso solo in via ipotetica che l’alterazione potesse esser stata opera di terzi, senza svolgere in proposito alcun approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sè come requisito di validità dell’atto, ove non influente sull’accertamento della capacità del testatore.
Secondo gli Ermellini, invece, “l’autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, costituisse effettivamente un’alterazione del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà”.
Per tali motivi, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato con rinvio alla Corte in diversa composizione, anche per le spese di lite.