I riferimenti normativi fondamentali per la VIA sono, a livello di Unione europea, la direttiva 2011/92/UE e, a livello nazionale, il d.lgs. n. 152/2006 (artt. 4-10, 19-29 e 30-36).
La disciplina della VIA richiama espressamente obiettivi generali di carattere sanitario ed ambientale
2. Oggetto
Oggetto della VIA sono i progetti idonei a produrre effetti significativi e negativi sulla popolazione e sulla salute umana; sulla biodiversità; sul territorio, suolo, acqua, aria, clima; sul patrimonio culturale e sul paesaggio (art. 5, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 152/2006).
Essa consiste nella descrizione e nella valutazione degli effetti di un progetto, che può essere tanto pubblico quanto privato, su una serie di fattori ambientali.
La VIA costituisce «presupposto o parte integrante» del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi ad essa soggetti. I provvedimenti adottati in assenza di essa sono quindi annullabili per violazione di legge (art. 29, d.lgs. n. 152/2006). Chi realizza un progetto senza sottoporlo, ove prescritto, a VIA o a verifica di assoggettabilità è inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006).
3. Competenze
Per quanto riguarda le competenze, esse sono distribuite, in relazione alla rilevanza dell’opera, direttamente dalla legge, attraverso l’inclusione in appositi allegati al d.lgs. n. 152/2006. In ambito statale è competente il Ministero dell’ambiente (assistito dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale). Il provvedimento di VIA viene emanato dal Ministro, previa acquisizione del concerto del Ministero per i beni e le attività culturali, che partecipa anche alle attività istruttorie. Nel caso in cui il concerto non venga acquisito nei termini prescritti, la decisione, in deroga ai meccanismi di semplificazione contenuti nella legge n. 241/1990, viene rimessa direttamente al Consiglio dei Ministri (art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006). A livello regionale l’autorità competente è quella che, secondo le leggi regionali, ha compiti di tutela e valorizzazione ambientale (art. 7-bis, d.lgs. n. 152/2006).
4. Procedura
La VIA è definita quale «processo», distinto in fasi: elaborazione e presentazione dello studio di impatto ambientale; svolgimento di consultazioni; valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; monitoraggio (art. 5, d.lgs. n. 152/2006).
La procedura di VIA deve essere preceduta, nei casi previsti in allegato, dalla verifica di assoggettabilità, o screening, che può essere svolta nell’ambito della VAS (art. 10, comma 4, d.lgs. n. 152/2006). Nel procedimento si valuta se un progetto produca potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente, dovendo quindi essere sottoposto al procedimento di VIA. Il proponente effettua la trasmissione in formato elettronico dello studio preliminare ambientale, che è pubblicato sul sito web dell’amministrazione competente nel rispetto della riservatezza di informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente (art. 19, d.lgs. n. 152/2006). L’autorità decide con motivato provvedimento di assoggettabilità debitamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente (art. 19, d.lgs. n. 152/2006).
Il proponente ha quindi la facoltà di instaurare diverse fasi di consultazione, prescoping e scoping, in cui autorità competente ed altri soggetti pubblici operanti nel settore ambientale possono definire la portata delle informazioni da trasmettere, il livello di dettaglio, e le metodologie da adottare per la preparazione degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale. Si applica quindi un sistema collaborativo che dovrebbe ridurre perdite di tempo e focalizzare l’attenzione sui profili più rilevanti, in senso ambientale, della fattispecie (artt. 20 e 21, d.lgs. n. 152/2006).
Il proponente predispone quindi lo studio di impatto ambientale, il cui contenuto essenziale è determinato dalla legge (descrizione del progetto e delle misure limitative, riduttive e compensative; dati essenziali per la valutazione; descrizione delle principali alternative, compresa la «alternativa-zero»; elaborazione di un progetto di monitoraggio). Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica che consenta al pubblico di comprendere il progetto ed il suo possibile impatto ambientale e quindi di intervenire in modo informato e coerente (art. 22, d.lgs. n. 152/2006). Lo studio di impatto ambientale può essere elaborato avvalendosi delle informazioni e delle analisi contenute nel rapporto ambientale (art. 10, comma 5, d.lgs. n. 152/2006).
L’istanza è quindi presentata in via telematica dal proponente all’autorità competente, con allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso che deve essere pubblicato, a cura dell’autorità competente, sul relativo sito web nel rispetto di informazioni riservate di natura commerciale o industriale (art. 23, d.lgs. n. 152/2006).
Chiunque, nei termini stabiliti, può prendere visione degli atti e presentare osservazioni, delle quali si deve tenere conto, così come occorre considerare i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni (art. 24, d.lgs. n. 152/2006). La fase di consultazione può avvenire anche attraverso lo svolgimento di un’inchiesta pubblica (art. 24-bis, d.lgs. n. 152/2006) per l’esame dello studio di impatto ambientale, unitamente a pareri ed osservazioni, inchiesta che si conclude con una relazione sui lavori svolti e giudizio sui risultati emersi. Nel caso in cui il progetto riguardi grandi opere infrastrutturali, l’inchiesta può essere richiesta dagli enti pubblici territoriali e dalle associazioni di protezione ambientale legittimate. Sulla base della consultazione e dell’inchiesta pubblica il proponente può chiedere di essere autorizzato a modificare i propri elaborati (art. 24, d.lgs. n. 152/2006).
Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dall’autorità competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata.
Conclude quindi il procedimento di VIA con provvedimento espresso e motivato, potendo il Consiglio dei Ministri esercitare un potere sostitutivo in caso di inutile decorso dei termini, e facendosi comunque salva la possibilità per l’autorità competente di richiedere, in unica soluzione e con proroga dei termini, integrazioni. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dell’opera, nonché le misure per evitare, ridurre, pervenire gli impatti significativi e negativi anche dovuti a malfunzionamenti. Il provvedimento di VIA determina la propria efficacia temporale, che non può essere comunque inferiore ai cinque anni, a pena di reiterazione della procedura di VIA (art. 25, d.lgs. n. 152/2006). Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente (art. 25, d.lgs. n. 152/2006).
Il provvedimento di VIA individua infine le caratteristiche delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali, volte anche a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte. L’operatore è tenuto a trasmettere all’autorità competente la documentazione, in formato elettronico, contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. Qualora si registrino impatti negativi significativamente superiori e diversi rispetto a quelli previsti e valutati, non imputabili all’operatore, l’autorità competente può modificare il provvedimento, apponendo condizioni ulteriori, e può sospendere i lavori e le attività autorizzate. Di tale monitoraggio, delle relative modalità di svolgimento, dei risultati e di eventuali misure correttive è data adeguata informazione ai cittadini, attraverso il sito web dell’amministrazione competente al controllo, per facilitare, almeno in teoria, una vigilanza diffusa (art. 28, d.lgs. n. 152/2006).
Il provvedimento di VIA è sempre integrato nei susseguenti atti autorizzatori, che devono recepire le eventuali condizioni poste e descrivere le misure per evitare, prevenire, ridurre, compensare e monitorare gli impatti ambientali negativi e significativi (art. 26, d.lgs. n. 152/2006).
In applicazione del principio di concentrazione procedimentale, il provvedimento di VIA può essere rilasciato, su istanza dell’interessato, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, che è comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Il provvedimento unico in materia ambientale comprende l’autorizzazione integrata ambientale, i provvedimenti abilitativi in materia di scarichi nonché quelli relativi a beni soggetti a vincolo paesaggistico-culturale o idrogeologico. A tal fine l’interessato deve dare impulso al procedimento secondo le modalità ordinariamente prescritte per la VIA, specificando gli atti che saranno sostituiti dal provvedimento unico in materia ambientale.
L’autorità competente esercita inoltre il controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite, procedendo, in base alla gravità dell’infrazione, alla diffida (intimando l’operatore a tenere un determinato comportamento), alla sospensione dell’attività, alla revoca del provvedimento di VIA. La violazione delle prescrizioni impartite in sede di VIA è inoltre perseguita con sanzioni amministrative pecuniarie (art. 29, d.lgs. n. 152/2006).