Le società di persone si caratterizzano per esser prive di personalità giuridica, in esse infatti prevale l’elemento soggettivo al capitale. Il nostro codice civile prevede 3 tipi di società di persone: le società semplici, le SNC e le SAS. Qual è la responsabilità del socio nelle varie tipologie di società di persone. Lo approfondiremo in quest’articolo.
Nelle società di persone la responsabilità del socio è solidale e illimitata.
Che cosa significano tali espressioni?
Il socio illimitatamente e personalmente responsabile è quello che risponde con il proprio patrimonio personale per tutte le obbligazioni della società, indipendentemente dal valore dei conferimenti versati o della quota sociale posseduta. Per responsabilità solidale invece si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione. Ciascun socio può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un socio libera tutti gli altri. Il socio che ha pagato l’intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato in proporzione alla quota sociale posseduta. Questa si chiama azione di regresso.
SOCIETA’ SEMPLICE
Per S.S. si intende una società di persone che non esercita una attività commerciale. Nella società semplice (“s.s.”), principalmente costituita nell’ipotesi di esercizio in comune di un’impresa agricola o di un’attività professionale, la responsabilità incombe sia sulla società stessa, sia su ciascun socio personalmente ed illimitatamente. Spetta cioè al creditore decidere se aggredire il patrimonio sociale ovvero quello di uno o più soci (c.d. responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali). Lo stesso patrimonio sociale è esposto agli attacchi dei creditori particolari dei soci, i quali, sia pure subordinatamente al fatto che gli altri beni del socio debitore siano insufficienti a soddisfarli, possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della sua quota. Peraltro, il socio richiesto del pagamento di un’obbligazione sociale può domandare che il creditore si rivolga prima alla società (c.d. beneficium excussionis), purchè indichi i beni sociali sui quali il creditore possa soddisfarsi. Tuttavia, con patto espresso da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, la responsabilità personale dei soci può essere limitata a coloro che hanno agito in nome e per conto della società.
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
Fondamentale caratteristica della società in nome collettivo (“s.n.c.”) è la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod.civ.). Diversamente da quel che accade nella società semplice, il patto in virtù del quale viene limitata la responsabilità di alcuni soci non ha mai effetto nei confronti dei terzi (art. 2291 cod. civ.): i creditori della società possono dunque contare, in ogni caso, per l’adempimento delle obbligazioni sociali, oltre che sul patrimonio della società anche su quello di tutti i singoli soci. Peraltro, l’autonomia patrimioniale presenta, nella s.n.c., caratteri più netti che nella società semplice: i creditori infatti hanno l’onere della preventiva escussione del patrimonio sociale e, soltanto dopo che questa sia risultata infruttuosa, possono pretendere il pagamento dai singoli soci.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Infine, a mezzo tra la società in nome collettivo e la società di capitali (in cui tutti i soci sono limitatamente responsabili), troviamo la società in accomandita semplice, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; gli altri soci – detti accomandanti – rispondono per tali obbligazioni limitatamente alla quota conferita.