Non mancano le proposte legislative che vorrebbero la nuova responsabilità dei sindaci applicabile anche ai giudizi pendenti
Entra oggi in vigore la nuova disciplina sulla responsabilità dei sindaci (e dei sindaci-revisori). In assenza di differenti indicazioni espresse, per la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci vale il principio generale secondo il quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 delle “disposizioni sulla legge in generale”). E allora, la nuova disposizione appare applicabile esclusivamente ai fatti commessi – o meglio, alle omissioni in cui i sindaci siano incorsi – da oggi.
Da considerare, inoltre, il fatto che le norme sulla quantificazione del danno contribuiscono a determinare l’affidamento delle parti, che devono essere poste nelle condizioni di conoscere quali siano le conseguenze delle condotte violative degli obblighi derivanti da una funzione.
Di conseguenza, rendere applicabile la nuova norma anche a tutte le condotte poste in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore violerebbe l’affidamento delle parti e, in particolare, del soggetto danneggiato e attore in responsabilità a ottenere l’integrale risarcimento a fronte di una condotta inadempiente della controparte. Il nuovo secondo comma dell’art. 2407 c.c., quindi, dovrebbe trovare applicazione (soltanto) in relazione alle condotte inadempienti dei sindaci poste in essere successivamente all’entrata in vigore della riforma.
Si tenga presente, però, che l’ordine del giorno G/1155/1/2 (testo 2), “accolto” dalla Commissione Giustizia del Senato, ha impegnato il Governo a valutare l’opportunità di dettare una disciplina transitoria tesa all’applicazione della nuova disciplina ai giudizi pendenti e il Ddl. n. 1426, recentemente presentato al Senato, all’art. 2 prevede: “La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali … e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell’articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.