Assoluta indipendenza fra Collegio sindacale e Organismo di vigilanza (OdV), i quali, seppur nell’ambito di un rapporto collaborativo, conservano appieno la propria autonomia organizzativa e di giudizio.
La nuova norma del CNDCEC 5.5 rubricata “Rapporti con l’organismo di vigilanza prevede: “Essendo l’ODV un organismo dotato di specifici e autonomi poteri ispettivi, pur nell’ambito di una doverosa collaborazione reciproca tra collegio sindacale e ODV, non compete al primo una ulteriore vigilanza di merito sull’operato del secondo”.
In particolar modo, si segnala che:
– l’organo di controllo e l’OdV possono scegliere in piena autonomia le relative verifiche da effettuare e trarre autonomamente le conclusioni che da tali analisi scaturiscano;
– il Collegio sindacale non è tenuto a effettuare alcuna verifica ulteriore sui controlli posti in essere dall’OdV, né potrà essere chiamato in responsabilità per errori valutativi di quest’ultimo. Ovviamente, vale anche il contrario, nel senso che l’OdV non è tenuto ad alcuna valutazione sui controlli e sulle determinazioni dei sindaci;
– quanto sopra non esclude che fra Collegio sindacale e OdV sia da istaurarsi un rapporto di assoluta collaborazione. Sarà, anzi, opportuno che venga previsto che in una o più occasioni annue si istaurino fra sindaci e membri dell’OdV specifici scambi informativi.