L’art. 22 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, in seno alla composizione negoziata della crisi, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami, senza che il cedente debba rispondere di eventuali debiti dell’azienda ceduta. Inoltre, i dipendenti dell’azienda mantengono intatti i loro diritti, maturati durante il rapporto di lavoro precedente, anche nei confronti dell’acqirente dell’azienda e nuovo datore di lavoro (art.2112 c.c,)
Principio di competitività nella selezione dell’acquirente
Si impone il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente dell’azienda, la cui verifica è appunto demandata al tribunale.
Il punto 12 del DM 21 marzo 2023, stabilisce che, se si intende procedere alla cessione dell’azienda o di suoi rami, l’esperto avrà cura di far presente all’imprenditore l’utilità e l’opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell’acquirente in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte compiute in danno ai creditori.
All’esperto potrà essere richiesto di:
individuare quale sia il perimetro dell’azienda, o di rami di essa, ritenuto idoneo per ottenere il miglior realizzo;
fornire indicazioni all’imprenditore per organizzare una data room informativa da utilizzare per la raccolta delle manifestazioni di interesse (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma telematica nazionale);
dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, anche attraverso procedure competitive, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine potrà essere utilizzata la Piattaforma); s
se richiesto, esprimere il proprio parere sulle manifestazioni di interesse e sulle offerte ricevute.
L’esperto avrà cura di ricordare all’imprenditore l’opportunità che le offerte siano quanto più possibile a contenuto determinato, vincolanti, sottoscritte e accompagnate da idonee garanzie.
Resta possibile riproporre l’istanza
In assenza dei presupposti per concedere l’autorizzazione richiesta, resta ferma la facoltà di riproporre l’istanza ex art. 22 del CCII corredata da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere (alla quale parametrare le varie offerte) e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse e in caso positivo di “gare” provvisorie espletate nell’ambito della composizione negoziata a cura dell’esperto, da sottoporre al tribunale.