Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il parere conforme all’atto che va sottoscritto dalla competente Direzione provinciale o regionale è espresso dal 1° novembre 2024 dall’Ufficio crisi di impresa di recente istituzione. La precisazione arriva con iil provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2024.
Il provvedimento fa riferimento al nuovo assetto istituzionale della divisione Contribuenti e della divisione Servizi (atto n. 330807 dell’8 agosto 2024) che ha istituito il “Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d’impresa”, all’interno del quale opera l’Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso, l’Ufficio Tutela del credito e l’Ufficio Crisi d’impresa. Il nuovo settore è operativo dal 1° novembre 2024.
Sono quindi parzialmente modificate le indicazioni fornite con il precedente provvedimento del 29 gennaio 2024 che, in attuazione dell’articolo 63 del Codice della crisi, aveva stabilito, nell’ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall’Agenzia (con falcidia del debito superiore al 70% e a 30 milioni di euro), che l’adesione alla proposta avveniva con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Dc Piccole e medie imprese.
Il provvedimento individua, pertanto, l’Ufficio della struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’art. 63 comma 2 quarto periodo del DLgs. 14/2019, a decorrere dal 1° novembre 2024.