La lettera dell’art. 176 TUIR
“I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze […].Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.”
Il concetto di “avviamento dell’impresa”
“L’avviamento, noto anche come Goodwill, è il valore di un’azienda che va al di là del suo valore intrinseco o il suo patrimonio netto (la somma delle attività materiali e immateriali meno i debiti.”
La modifica dell’art 176 TUIR
Il DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, interviene sull’art. 176 del TUIR, con una modifica volta a precisare che “l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario anche fiscalmente”.
Questa posizione non è pacificamente condivisa
Tale posizione non è condivisa dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’avviamento preesistente in capo al soggetto conferente non farebbe parte del complesso aziendale conferito e, di conseguenza, non potrebbe essere trasferito in capo alla società conferitaria.
La società conferitaria acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda conferita e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario. L’avviamento è infatti una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.
Parte della giurisprudenza, invece, ha assunto posizioni opposte.
Secondo la sentenza C.T. Reg. Lombardia 15 novembre 2019 n. 4556/19/19 la posizione dell’Agenzia delle Entrate è errata, in quanto “se così fosse l’avviamento sarebbe un elemento patrimoniale riferibile esclusivamente al soggetto imprenditore e non ai beni che formano l’azienda, mentre, al contrario l’avviamento è una qualità dell’azienda e non del soggetto che ne ha la titolarità ed indica l’attitudine di un complesso aziendale a produrre reddito”.
Allo stesso modo, la C.T. Prov. Cagliari 11 agosto 2022 n.462/2/22 ha stabilito che la tesi dell’Amministrazione finanziaria non è condivisibile in quanto l’art. 176 del TUIR non prevede eccezioni in merito al subentro del conferitario nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita; inoltre, non vi sono ragioni per escludere che, nel trasferimento dell’azienda, non si realizzi anche il trasferimento dell’avviamento “che costituisce una qualità precipua che concorre a determinare il complessivo valore dell’azienda stessa”.
Nella relazione illustrativa del Dlgs. di riforma, si legge che “l’’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate solleva numerosi dubbi, oltre che porsi in contrasto con il comportamento adottato dagli operatori”, tanto che l’intervento normativo è proprio diretto a “superare tale incertezza interpretativa”.
La modifica prevista dal DLgs. è pienamente condivisibile anche se resta qualche perplessità circa la decorrenza: ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DLgs. le disposizioni di cui al comma 1 (compresa quella sul trasferimento dell’avviamento) si applicano ai conferimenti di azienda effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto. Nonostante la presa di posizione netta del legislatore, la riforma sembra lasciare le porte aperte a possibili contestazioni relativamente ai conferimenti d’azienda effettuati prima dell’entrata in vigore del decreto e non risolve il problema dei contenziosi in essere.