Il combinato disposto di cui agli artt 268 comma 3 e 272 comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII), nella versione risultante dalle recenti modifiche apportate dal DLgs. 136/ 2024 c.d. decreto “correttivo-ter”, entrato in vigore il 28 settembre 2024,definitivamente sancisce l’inammissibilità di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII, senza beni, presenti o non acquisibili nemmeno in prospettiva futura.
Nello specifico, l’ultimo periodo del nuovo art. 268 comma 3 del CCII prevede che, nell’ipotesi in cui la domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato sia proposta dal debitore persona fisica, si faccia luogo all’apertura della procedura solo nel caso in cui l’organismo di composizione della crisi (OCC) attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.
Al contempo, l’ultimo periodo del riformato art. 272 comma 3 del CCII rafforza detta previsione, introducendo la possibilità per il liquidatore di domandare la chiusura anticipata – ovverosia, prima del decorso del triennio dalla sua apertura – della procedura liquidatoria, allorché non risulti possibile acquisire ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio.