Il Tribunale di Venezia, nell’ordinanza 31 luglio scorso, si è soffermato su due importanti questioni in materia di liquidazione di società di capitali.
L’esame verte sugli artt. 2487 e 2489 c.c. La prima disposizione affida all’assemblea dei soci il compito di deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, nonché sugli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. La seconda disposizione, invece, stabilisce che, salvo diversa disposizione adottata in sede statutaria o di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
A fronte di tale dato normativo, una prima questione attiene all’individuazione dei poteri del liquidatore nel caso in cui la delibera di nomina non disponga al riguardo.
Una prima ricostruzione, attribuendo rilevanza centrale all’interesse dei soci, ritiene che il liquidatore dovrebbe essere sottoposto alle loro direttive e, quindi, non potrebbe intraprendere le operazioni indicate dall’art. 2487 comma 1 lett. c) c.c. (quali la cessione dell’azienda) senza avere prima ottenuto una favorevole deliberazione assembleare.
Una seconda ricostruzione, invece, riconosce nell’art 2489 c.c. 1 c.c. il fondamento normativo dei poteri dei liquidatori, con la conseguenza che, in difetto di diversa previsione assembleare, al liquidatore sarebbero attribuiti tutti i poteri previsti, da raccordarsi con le disposizioni statuarie, essendo invece attribuita all’assemblea la sola facoltà di limitarli o specificarli, ma non di eliminarli del tutto.
Secondo il Tribunale di Venezia sarebbe quest’ultima la soluzione preferibile.
Ciò, in primo luogo, per ragioni di carattere letterale.
I poteri dei liquidatori, dunque, sarebbero di fonte legale, e l’assemblea ha solo una funzione sussidiaria e suppletiva.