La fusione in presenza di concordato preventivo
Una recente massima del Consiglio notarile di Firenze, Prato e Pistoia, la n. 91, offre l’occasione per esaminare la disciplina della fusione in presenza di società istante il concordato preventivo.
Quello che cerca di spiegare la giurisprudenza è che l’operazione di fusione in presenza di istanza di concordato preventivo è legittima. In tal caso i creditori sono tutelati dalla disciplina del concordato preventivo, che assorbe quella della fusione.
In tale contesto, occorre sottolineare anche l’esistenza di un problema relativo alle opposizioni dei creditori: infatti, sia per l’operazione di fusione che per l’omologazione del concordato è prevista la possibilità per i creditori di proporre opposizione. Queste due forme di tutela sono, tuttavia, fondate su motivi in parte divergenti:
- l’opposizione alla fusione è finalizzata a tutelare gli interessi del creditore contro la riduzione della garanzia patrimoniale da parte del debitore;
- l’opposizione all’omologazione della proposta concordataria può essere praticata in presenza di motivi di legittimità, salvo le ipotesi di impugnazione nel merito predisposte dalla legge fallimentare.
Tutele dei creditori
Per effetto della sentenza di omologa del concordato preventivo, in particolare, diventa legittimo stipulare l’atto di fusione ex 2504 cc, previsto nel piano di concordato preventivo stesso, senza che rilevino i termini, a tutela dei creditori, di 60 giorni per opporsi alla decisione della fusione.
L’art. 116 del CCII richiede che la fusione sia contemplata nel piano del concordato preventivo, il quale può prevedere operazioni straordinarie per la ristrutturazione dei debiti (art. 87 comma 1 lett. d). Il piano, allegato alla domanda, è poi oggetto di approvazione dei creditori, con successiva omologazione.
Tale piano è depositato, con il progetto di fusione e gli altri documenti di legge, “per l’iscrizione nel registro delle imprese” ove hanno sede la debitrice e le altre partecipanti (art. 116 comma 1).
Iscritto nel Registro il piano di concordato, i creditori opponenti saranno tutelati tramite la forma dell’ opposizione all’omologazione del concordato ex art. 48 del CCII.
La disciplina del concordato preventivo assorbe quella della fusione, così garantendo tutela ai creditori.