L’istituto dell’esdebitazione ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con le modifiche che il d.lgs. n. 5/2006 ha apportato agli artt. 142 e ss. della legge fallimentare.
Per esdebitazione si intende la liberazione del soggetto (imprenditore o anche consumatore) dai debiti non onorati; l’effetto di tale procedura è quello di ottenere l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della liquidazione giudiziale (nuovo termine che ha sostituito il “fallimento”), nell’ambito di una procedura concorsuale.
Dopo l’espletamento di una procedura concorsuale, i creditori non soddisfatti non potranno più pretendere di inziare una nuova procedura nei confronti del debitore.
Essa si configura e può ammettersi solo se il soggetto che ha subito una determinata procedura fallimentare abbia alcuni requisti temporali e oggettivi.
Requisto temporale; il debitore ha diritto (sempre che sussistano le condizioni oggettive) a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
Per quanto riguarda le condizioni oggettive, il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
b)non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o vi è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, il beneficiario può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
c)non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
d)non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e documenti necessari per il suo buon andamento;
e)non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
Sull’esdebitazione si è pronunciata di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l’odinanza 2756, includendo tra le condzioni di applicabilità del beneficio la “meritevolezza”
Al ricorrere del requisito della “meritevolezza” (escluse le ragioni soggettive ostative), deve essere concessa al debitore l’esdebitazione.
Essa, viceversa, si può escludere solo qualora, valutate le circostanze concrete della procedura, il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico.
Cosa significa?
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il c.d. “requisito oggettivo”, al quale è condizionato il beneficio (l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del RD 267/42, che i creditori siano stati soddisfatti almeno “in parte” e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione coerente con il favor per l’istituto, anche quando taluni di essi non siano stati pagati, risultando sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, mentre è rimessa al prudente apprezzamento del giudice una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto all’ammontare complessivamente dovuto.
L’art. 142 comma 2 del RD 267/42 viene, quindi, interpretato nel senso che il beneficio dell’esdebitazione, di regola, è concesso a meno che i creditori concorsuali “non siano stati soddisfatti neppure in parte”, ovvero siano rimasti totalmente insoddisfatti, o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”.