Il 3 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della riforma fiscale dedicato alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Tra i vari interventi, l’art. 4 del DLgs. 141/2024 ha un impatto diretto nell’ambito della responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs. 231/2001.
Testo originario dell’articolo integrato
Art. 25-sexiesdecies.
Contrabbando
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Il testo dell’art. 25-sexiesdecies prevede oggi, innanzitutto, una sanzione pecuniaria fino a duecento quote in relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (con riferimento al medesimo DLgs. 141/2024 e al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al DLgs. 504/1995). Viene anche prevista una sanzione maggiorata fino a quattrocento quote quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro.
Nello specifico viene integrato l’art. 25-sexiesdecies del DLgs. 231/2001 sotto due aspetti: da un lato vengono previsti nuovi reati presupposto connessi alla materia delle accise; dall’altro, vengono inasprite le sanzioni in materia di contrabbando (reati già introdotti dal DLgs. 75/2020).
Nuovi reati
Si tratta dei reati di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche, quelli legati alla fabbricazione clandestina di alcool e bevande alcoliche, sull’alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall’Amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza e sulle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Inasprimento sanzioni
D’altra parte, vengono aggiunte, nei casi di maggiore gravità (art. 25-sexiesdecies comma 2) le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione/revoca delle autorizzazioni/licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (art 9 comma 2 lett. a) e b) del DLgs. 231/2001); che si aggiungono a quelle già previste del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e).