Il Piano Transizione 5.0 si pone l’obiettivo di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane.
Previsto dalla missione RePower EU del PNRR e introdotto dal decreto PNRR quater (D.L. 19/2024), il “Piano Transizione 5.0” è un’evoluzione dei programmi Industria 4.0 e Transizione 4.0.
Con il “Piano Transizione 5.0” le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale, possono beneficiare di un credito d’imposta legato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei processi (almeno del 5%).
Chi può accedere al Piano Transizione 5.0?
Possono accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Chi è escluso dal Piano Transizione?
Sono escluse dalle agevolazioni solo le imprese che si trovino in uno dei seguenti casi:
- liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- altre procedure concorsuali previste dal regio decreto 267/1342.
Quali investimenti sono agevolati?
Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Possono essere agevolati gli investimenti per progetti di innovazione in beni materiali e immateriali rientranti all’interno degli allegati A e B alla Legge 232/2016.
Tali interventi dovranno:
- essere interconnessi al sistema di gestione della produzione e alla rete di fornitura aziendale;
- portare ad una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%,
oppure, in alternativa,
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5%.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.
Quali investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo sono ammessi
Sono ammessi gli investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva; sono agevolabili le spese relative a:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia
elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11; - i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Sono ammessi, in particolare:
- i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non deve superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui precedenti all’inizio del progetto. Per gli impianti termici, il dimensionamento deve riferirsi esclusivamente al fabbisogno di calore di processo.
Solo i moduli fotovoltaici certificati possono beneficiare degli incentivi, con un credito d’imposta che varia in base al tipo di modulo.
I costi massimi ammissibili per le spese sono calcolati in euro per kW, con specifici limiti per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica. Le spese per impianti di produzione di energia termica sono anch’esse soggette a limiti di costo.
Transizione 5.0: allegato A (beni materiali agevolabili)
L’allegato A alla Legge 232/2016 fornisce una definizione chiara dei beni materiali che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili da Industria 4.0 e anche da Transizione 5.0 purché legati a progetti innovativi per la riduzione dei consumi.
Questi beni materiali includono macchinari, attrezzature, impianti e dispositivi tecnologici che sono essenziali per l’implementazione di soluzioni innovative e l’ottimizzazione dei processi produttivi.
Transizione 5.0: allegato B (beni immateriali e tecnologie agevolabili)
L’Allegato B alla Legge 232/2016 definisce una serie di beni immateriali e tecnologie che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili nell’ambito dell’Industria 4.0 e 5.0. Questi beni immateriali sono fondamentali per favorire l’innovazione e l’efficienza nel settore produttivo, consentendo alle imprese di adottare soluzioni avanzate e di rimanere competitive sul mercato.
Piano Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici
La riduzione dei consumi energetici è calcolata:
- confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento;
- con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento;
- rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Investimenti in Transizione energetica 5.0 secondo lo standard DNSH
In ossequio al principio del DNSH e all’obiettivo di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti destinati:
- ad attività connesse ai combustibili fossili (con alcune deroghe);
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologici;
- ad attività produttivo che venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti pericolosi.
Inoltre, riportiamo una tabella con i pro della transazione energetica 5.0 con alcuni esempi pratici, rispettando il principio DNSH.
Pro della transizione energetica 5.0 | Esempi |
Maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili | Installazione di impianti fotovoltaici e eolici per la produzione di energia elettrica; sviluppo di tecnologie per l’energia geotermica |
Riduzione delle emissioni di gas serra e dell’impatto ambientale | Utilizzo di veicoli elettrici al posto di veicoli a combustione interna; adozione di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio |
Maggiore efficienza energetica nei processi produttivi e nei trasporti | Implementazione di sistemi di gestione energetica per ottimizzare il consumo energetico in fabbriche e edifici; sviluppo di veicoli ibridi |
Crescita dell’occupazione nel settore delle energie rinnovabili e verdi | Creazione di posti di lavoro nella produzione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, eolici e altre fonti di energia rinnovabile |
Minore dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e fossili | Investimento in tecnologie per la produzione di biocarburanti da biomasse; promozione dell’uso di sistemi di riscaldamento elettrico in luogo di combustibili fossili |
Questi esempi illustrano come la Transizione Energetica 5.0 può portare a una maggiore sostenibilità ambientale, migliorare l’efficienza energetica e creare nuove opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili.
Piano Transizione 5.0: credito d’imposta fino al 45% dell’investimento
Le imprese avranno diritto a un credito d’imposta automatico, che sarà concesso senza valutazione preliminare e senza discriminazioni basate sulle dimensioni aziendali, il settore di attività o la collocazione geografica.
Il credito d’imposta verrà determinato secondo le seguenti percentuali, in base alla quota di riduzione dei consumi energetici:
- nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%; - nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall’investimento superiore al 10%; - nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In caso di investimenti realizzati tramite contratti di locazione finanziaria, si terrà conto del costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, sono previsti incrementi delle percentuali sopra indicate in determinate circostanze, che potrebbero portare a un’agevolazione del 40%, 20% o 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale superiore al 10%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dell’investimento superiore al 15%.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE all’Agenzia.
Transizione 5.0: come e quando chiedere il credito di imposta
Le aziende che intendono accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0, dovranno presentare, tramite modalità telematica, una documentazione standardizzata.
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 dispone l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato D.M 24/07/2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione diretta secondo modalità telematiche e gli importi che non verranno utilizzati entro la fine del 2025 potranno essere riportati avanti e utilizzati in 5 anni.
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito.
Transizione 5.0: decreto attuativo e circolare operativa in PDF
Qui trovi il testo ufficiale del D.M 24/07/2024 del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 2024.
Qui trovi il testo della Circolare (con errata corrige) 16 agosto 2024 , n. 25877, che fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
Transizione 5.0: anche gli ingegneri abilitati alla certificazione energetica
La certificazione energetica delle imprese, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni, potrà essere effettuata anche dagli esponenti delle due categorie professionali, mentre in una prima versione del decreto erano stati ritenuti soggetti idonei soltanto Esperti in gestione dell’energia (Ege) e Energy service company (Esco).
Cosa prevede il Decreto Transizione 5.0
La riduzione dei costi dei consumi energetici dovrà essere approvata mediante una certificazione rilasciata da:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi
Tale certificazione dovrà attestare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della
riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
Infine, con tali certificazioni si dovrà attestare anche il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4, per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le certificazioni tecniche sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione dal GSE.
I soggetti abilitati alla certificazione sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni.
Anche le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.
Anche in questo caso gli attestati relativi alla perizia sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione dal GSE.