L’innesto dei reati tributari nel dlgs 231/2001 offre lo spunto per la repressione dei fenomeni della “criminalità d’impresa”. La loro esclusione dal novero 231 aveva da sempre sollevato perplessità, soprattutto in relazione alla loro natura ontologica: trattasi infatti di reati strettamente correlati alle patologie della vita dell’ente. Si pensi alla natura del contesto societario segnato dalla sostanziale coincidenza tra ente e contribuente, ai fini delle norme tributarie. Quindi, a differenza degli altri reati presupposto – che possono essere compiuti anche a vantaggio del singolo e per i quali deve essere dimostrato l’interesse-vantaggio dell’ente – la commissione dei reati tributari nello specifico contesto societario appare strettamente finalizzata a garantire un beneficio all’ente, nella sua veste di contribuente.
Ecco allora che l’adozione di un “modello 231” diviene di strategica importanza.
I reati tributari hanno fatto ingresso nel panorama 231 con un ritardo di ben 18 anni e a seguito di due successivi interventi normativi.
Il primo intervento (Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 che ha convertito il D.L. n. 124/2019, c.d. Decreto Fiscale) ha comportato l’introduzione nel decreto 231 del nuovo art. 25-quinquiesdecies che estende la disciplina 231 ai reati di:
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici(art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili(art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte(art. 11, d.lgs. 74/2000).
Con il secondo intervento, risalente a luglio 2020 e dettato dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231 sono state ulteriormente estese ai reati di:
- dichiarazione infedele(art. 4, d.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione(art. 5, d.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione(art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000).
Con riferimento a questo secondo ordine di reati, la configurabilità della responsabilità dell’ente è sottoposta però all’ulteriore condizione che essi siano commessi:
- nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- al fine di evadere l’IVA e
- per un importo superiore a dieci milioni di euro.
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
E’ punito chiunque, al fine di evadere imposte dirette o l’IVA, avvalendosi di altre fatture o documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. Il reato si considera commesso se una o più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti vengono registrate nelle scritture contabili o detenute ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
DICHIARAIZONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI
E’ punto chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (superando congiuntamente le soglie previste dalla norma). Il reato si considera commesso se i documenti falsi vengono registrati nelle scritture contabili o detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria).
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
E’ punito chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con la previsione in esame, il legislatore ha inteso punire le c.d. “cartiere”, ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l’esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI
E’ punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE
E’ punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per ammontare superiore a quello previsto dalla norma), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
REATI PRESUPPOSTO TRIBUTARI INTRODOTTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 75 DEL 2020
Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs.74/2000)
Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)
Indebita compensazione (art. 10 quater, D.lgs.74/2000)
Tali reati, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, scattano per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
DICHIARAZIONE INFEDELE
E’ punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. Il reato risulta integrato nei casi in cui l’imposta evasa sia: superiore a 100 mila euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a 2 milioni di euro.
OMESSA DICHIARAZIONE
E’ punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione dei redditi o dell’IVA, qualora l’imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro.
INDEBITA COMPENSAZIONE
E’ punito, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione (F24) CREDITI NON SPETTANTI per un importo superiore a 50.000 euro. E’ punito, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione (F24) CREDITI INESISTENTI per un importo superiore a 50.000 euro