Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell’imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.
In particolare, dunque, a partire dal periodo d’imposta 2012 :
- si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
- sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
- l’impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Ma la giurisprudenza si è posta il seguente quesito: sono assoggettabili a tassazione come redditi diversi i beni dati in godimento a soci di società di persone dalla società di persona stessa?
La sentenza della Corte di Cassazione n.17441, depositata ieri, ha stabilito che la disposizione contenuta nell’ art 67 comma 1 lettera h-ter del TUIR, la quale assoggetta a tassazione in qualità di reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore, non si applica agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice.
Come chiarito, infatti, dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n, 2472012 escludendo in questa sede la figura dell’imprenditore individuale, sono destinatari della norma nella veste di utilizzatori i soci, residenti e non residenti in Italia, di “società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale”, nonché i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate a quella partecipata dai medesimi soci.
Dal punto di vista del concedente, invece, sono da includere nell’ambito applicativo della disposizione tutte le società commerciali (snc, sas, srl, spa, cooperative, ecc.), mentre non vi rientrano le società semplici concedenti, in quanto soggetti che per definizione non svolgono attività d’impresa.
Il caso oggetto della sentenza n. 17441/2024 risulta abbastanza particolare, in quanto il reddito diverso era stato attribuito alla persona fisica in relazione all’occupazione a titolo gratuito di un immobile di proprietà di una società semplice.
Risultava, inoltre, in contestazione il fatto che tale società semplice risultasse l’effettiva proprietaria dell’immobile, posto che la piena proprietà del bene era stata acquisita a seguito dell’affrancazione da un diritto reale in precedenza costituito da una srl sempre facente capo agli stessi soci a favore della società semplice; l’Agenzia delle Entrate, in particolare, sosteneva che tale affrancazione (la quale aveva, come detto, riportato l’immobile tra quelli posseduti dalla società semplice in questione) in realtà non fosse mai avvenuta, con la conseguenza che l’immobile sarebbe sempre rimasto nella disponibilità della srl.
L’argomentazione della Cassazione è, quindi, duplice. In primo luogo si evidenzia, proprio sulla scorta del contenuto della circolare n. 24/2012 dell’Agenzia delle Entrate, che il presupposto della normativa in questione è rappresentato dal fatto che i beni appartengano alla sfera imprenditoriale, il che è precluso alla società semplice. Da qui il principio di diritto per cui la disposizione di cui all’art. 67 comma 1 lettera h-ter del TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice.
Sotto il profilo della normativa sostanziale, quindi, se si ammette che la società semplice sia l’effettiva proprietaria dell’immobile, come lo è dal punto di vista formale in virtù dell’affrancazione dal diritto reale in precedenza costituito, gli Uffici non avrebbero in alcun modo il potere di accertare il reddito diverso in capo al socio.