La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17002 del 2024, ha escluso dal passivo fallimentare il credito del professionsita incaricato dell’effettuazione del concordato preventivo. Ciò sulla base di un suo inadempimento contrattuale verso il cliente, consistente in ciò: la domanda di ammissione alla procedura concordataria era priva di informazioni rilevanti per i creditori.
Nel caso di specie, la relazione del professionista, incaricato di studiare la crisi dell’impresa nei suoi molteplici aspetti, non aveva rispettato alcuni canoni inderogabili che impongono, oltre all’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento e delle utilità individuate ed economicamente valutabili, di fornire ai creditori la conoscenza di tutti gli elementi necessari per consentire di decidere la posizione da assumere nei confronti della proposta di concordato preventivo.
L’indicazione nella domanda o nel piano di dati patrimoniali incompleti o parziali, che potrebbero indurre i creditori a ritenere l’inesistenza di alternative migliori, dà luogo a una violazione dei presupposti della procedura concordataria e può, di conseguenza, comportare la mancata ammissione, la revoca o il rigetto dell’omologazione.
Si osservato che il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte.
Il mancato o inesatto adempimento dell’incarico incide sugli interessi del cliente (come nel caso de quo, ove il debitore non aveva conseguito neppure l’ammissione alla procedura) e consente al curatore di sollevare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione d’inadempimento rifiutando legittimamente il pagamento (o l’ammissione al passivo del credito) del relativo compenso.
L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto regolazione concordataria della propria crisi d’impresa, quindi, rende inutile l’attività svolta.