In questo articolo ci occuperemo della fase precontrattuale, e degli obblighi informativi posti in capo alle parti nell’addivenire alla transazione negoziale.
2. Le trattative negoziali: nozione
La fase delle trattative è quella che precede il contratto,
Dalle trattative non sorge l’obbligo di concludere un contartto, ma possono sorgere eventuali obblighi di natura risarcitoria se non ci si comporta secondo buona fede e correttezza.
3. Gli articoli 1337 e 1338 c.c. e l’obbligo di buona fede
Il Codice civile dedica alle trattative gli artt. 1337 e 1338.
Il primo, in particolare, stabilisce che le parti devono comportarsi secondo buona fede, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Ne discende che, una volta intrapresa una trattativa, non si possa inopinatamente decidere di abbandonarla senza conseguenze, le quali si risolvono nel risarcimento del danno parametrato al cd. interesse negativo (da declinarsi nella duplice voce del danno emergente e del lucro cessante, ossia delle spese sostenute per le trattative e delle occasioni perdute).
L’art. 1338 c.c., invece, stabilisce che la parte che “conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto” debba darne notizia all’altra parte – che abbia incolpevolmente confidato nella validità del contratto – pena il risarcimento del danno (anche in questo caso relativo all’interesse negativo).